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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Bolzano, Sezione 1

quanto al ricorso introduttivo: per l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria dell’Alto Adige un piano terapeutico individuale che preveda il trattamento riabilitativo comprensivo di terapia -OMISSIS-, oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OMISSIS- nella misura che verrà ritenuta di giustizia; e per l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell’obbligo da parte della stessa di provvedere all’erogazione della terapia riabilitativa, a seguito dell’istanza inviata dai ricorrenti in data -OMISSIS-; e per la condanna della Azienda Sanitaria dell’Alto Adige a erogare le terapie previste dal piano terapeutico sopra indicato, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, comprensive di terapia -OMISSIS-, oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OMISSIS-, nella misura che verrà ritenuta di giustizia; nonché in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali da quantificarsi in complessivi 20.378,82 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia; quanto ai motivi aggiunti presentati in data 5.2.2025: per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, della nota dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige datata -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, inviata a mezzo pec al difensore in data -OMISSIS- e di tutti gli atti allegati alla predetta nota; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.1.2026: per l’annullamento della nota dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige depositata in giudizio dalla A.S.L. in data 14.1.2026, denomninata “progetto riabilitativo individuale” datato -OMISSIS-, non consegnato ai ricorrenti, nonché del documento depositato in giudizio in data 14.1.2026 dalla A.S.L. denominato “verbale di colloquio”, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto e per l’accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di predisporre e garantire l’erogazione, in forma diretta o indiretta (mediante rimborso delle spese), di un piano terapeutico comprensivo di intervento comportamentale con metodo -OMISSIS-, nella misura di 15/20 ore settimanali da svolgersi in contesto domiciliare, oltre a l-OMISSIS-, oltre al monitoraggio, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;

Giustizia amministrativa202400227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: condotta omissiva dell’azienda sanitaria sull’erogazione di un trattamento riabilitativo individualizzato e, con motivi aggiunti, atti e documenti relativi al progetto riabilitativo individuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere dall’azienda sanitaria un piano terapeutico individuale comprendente un trattamento riabilitativo comportamentale con metodo -OMISSIS-, il monitoraggio e le ulteriori prestazioni indicate nel progetto riabilitativo di un centro specializzato, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione e la condanna all’erogazione diretta o indiretta delle terapie, anche mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi. È stato inoltre richiesto il risarcimento del danno quantificato in 20.378,82 euro, salvo ulteriore quantificazione. Con i motivi aggiunti del 5 febbraio 2025 è stata impugnata una nota dell’azienda sanitaria e i relativi allegati; con i motivi aggiunti del 21 gennaio 2026 sono stati impugnati il progetto riabilitativo individuale e il verbale di colloquio depositati dall’amministrazione, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo di predisporre e garantire un piano terapeutico comprendente un intervento comportamentale domiciliare di 15/20 ore settimanali, oltre alle ulteriori prestazioni indicate. La presente ordinanza non decide il merito delle domande, ma interviene sull’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio già disposta nel corso del giudizio.

La decisione

Il Tribunale ha accolto l’istanza dell’amministrazione limitatamente alla necessità di integrare e correggere le modalità di espletamento dell’incombente istruttorio, ritenendo necessario assicurare il pieno contraddittorio anche sul quesito relativo all’intensità, durata e modalità del trattamento -OMISSIS- eventualmente da erogare. Ha quindi rimodulato i termini: entro il 20 marzo 2026 il consulente tecnico d’ufficio dovrà trasmettere ai consulenti tecnici di parte e ai difensori uno schema del supplemento di relazione, contenente la valutazione motivata delle osservazioni già formulate e la risposta specifica sul trattamento; entro il 30 marzo 2026 i consulenti tecnici di parte potranno trasmettere osservazioni e conclusioni; entro il 10 aprile 2026 il consulente tecnico d’ufficio dovrà depositare il supplemento finale, con un apposito capitolo di sintetica confutazione e valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte, comprese quelle già formulate sull’elaborato depositato il 12 dicembre 2025. È stata confermata l’udienza pubblica del 27 maggio 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulle domande di accertamento, annullamento, condanna o risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e alla necessità di disciplinarne lo svolgimento nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone un’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio su un quesito rilevante per la decisione, deve assicurare il contraddittorio anche sulla bozza o sullo schema dell’integrazione, consentendo ai consulenti tecnici di parte di formulare osservazioni prima del deposito della relazione finale.
  • Il supplemento di consulenza tecnica d’ufficio deve rispondere in modo specifico e motivato ai quesiti integrativi e deve contenere una sintetica confutazione e valutazione delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte.
  • La rimodulazione dei termini istruttori è legittima quando sia necessaria a garantire un contraddittorio pieno e integrale sul contenuto dell’accertamento tecnico.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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