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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02006/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, in data 18 febbraio 1998, di obbligazioni emesse dall'Argentina per un importo di 20 milioni di lire. L'investitore aveva agito per la risoluzione per inadempimento dell'ordine di acquisto, deducendo che la banca non lo aveva adeguatamente informato sull'effettiva rischiosità dei titoli e sulla loro non adeguatezza rispetto al suo profilo. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non provata dalla banca l'avvenuta informazione specifica sul rischio dei bonds e disponendo anche la restituzione dei titoli e delle cedole percepite. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, escludendo un inadempimento grave e ritenendo l'operazione adeguata, anche in base a elementi tratti dal portafoglio pregresso, dall'età e dalla professione dell'investitore, oltre che alla considerazione che il default argentino non fosse prevedibile nel 1998. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha censurato: 1) la violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998 per avere la Corte territoriale desunto la propensione al rischio dal solo portafoglio storico; 2) la violazione dell'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998 per avere ritenuto assolto l'obbligo informativo senza segnalare la non adeguatezza e l'alto rischio dei titoli; 3) l'omesso esame di fatti decisivi e la mancata considerazione della violazione degli artt. 21 TUF e 28 reg. Consob n. 11522/1998, nonché della genericità della documentazione prodotta dalla banca. La banca ha resistito con controricorso ed eccepito preliminarmente la nullità della notifica del ricorso, eccezione respinta dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di nullità della notifica, ritenendo valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore costituito nel giudizio di appello nonostante la successiva sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa. Nel merito ha esaminato congiuntamente i tre motivi, rigettando le censure relative alla valutazione del profilo di rischio del cliente, perché l'intermediario, in caso di mancata collaborazione dell'investitore, può comunque ricostruire la propensione al rischio sulla base degli elementi disponibili (età, professione, operatività pregressa, mercato). Ha però accolto la censura relativa all'obbligo informativo, affermando che la Corte d'appello aveva confuso due piani distinti: la valutazione di adeguatezza dell'operazione e l'obbligo di fornire informazioni sulle caratteristiche e sulla rischiosità del prodotto. Poiché l'adeguatezza dell'investimento non esclude il dovere informativo specifico, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché esamini se la banca abbia violato gli obblighi di informazione sui bonds argentini; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 TUF

    richiamato quale parametro degli obblighi dell'intermediario nei rapporti di investimento; la Corte assume che l'investitore deduca la sua violazione per omessa corretta informazione e valutazione dell'operazione

  • art. 21 TUF

    richiamato dal ricorrente come base degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione dell'intermediario

  • art. 28 reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi informativi sui prodotti finanziari

  • art. 29 reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato per distinguere l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come norma di ricorso per le censure di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicato come norma di ricorso per il vizio di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 83 TUB

    richiamato nella questione preliminare sulla capacità processuale della banca sottoposta a l.c.a.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato nella questione preliminare sulla sopravvenuta perdita di capacità della parte

  • D.L. n. 99 del 2017

    richiamato per il regime della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete

  • L. n. 212 del 2017

    richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 99 del 2017

  • art. 80 l. fall.

    richiamato per il rinvio alle disposizioni della legge fallimentare nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa

  • art. 96 l. fall.

    richiamato per la possibilità di ammissione al passivo con riserva sulla base della sentenza impugnata

Massime di principio

  • L'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento quando il cliente non abbia fornito informazioni sulla propria propensione al rischio: in tal caso deve comunque compiere la valutazione sulla base degli elementi conoscibili, quali età, professione, operatività pregressa e condizioni di mercato.
  • L'obbligo di informare l'investitore sulle caratteristiche e sulla rischiosità dello specifico prodotto finanziario è distinto e autonomo rispetto alla valutazione di adeguatezza dell'operazione: la conclusione che l'investimento sia adeguato non fa venir meno il dovere informativo.
  • La propensione dell'investitore per operazioni rischiose non esclude il diritto a ricevere informazioni specifiche che gli consentano di selezionare, tra gli investimenti speculativi, quelli ritenuti maggiormente convenienti o più probabili nel successo.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione della ricostruzione in fatto del profilo di rischio dell'investitore è inammissibile se risolta in una mera critica del merito.
  • La notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore costituito nel giudizio di merito resta valida anche se la parte è successivamente stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per effetto dell'ultrattività del mandato alla lite.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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