Sentenza n. 477/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 252/2025, depositata e resa pubblica il 06.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1465/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 252/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza, notificata al Ministero il 22 aprile 2025, aveva imposto l’accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente, secondo le regole applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di un dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse in concreto non necessaria e comunque ostacolata da altre ragioni ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture ministeriali e soggetti esterni, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e della standardizzazione dell’attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112-114 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’imporre l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ma nei confronti della pubblica amministrazione la misura può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale obbligata al pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991
Prevede, per il credito riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale norma di estensione del regime previsto dall’art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato sia stata notificata all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta, anche individuandolo nel dirigente dell’amministrazione debitrice con facoltà di delega, quale organo ausiliario del giudice incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente applicabile nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono assumere rilievo autonome ragioni ostative connesse alla complessità dell’adempimento, ai vincoli organizzativi e di bilancio, alla rilevanza degli interessi pubblici e all’idoneità di altri strumenti, come la nomina del commissario ad acta, a garantire l’esecuzione.
- La complessità procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture amministrative e soggetti esterni e l’eccezionale mole di contenzioso seriale possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente, soprattutto quando il beneficio oggetto del giudicato abbia natura non essenziale e non costituisca mezzo di sostentamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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