Cassazione Civile, Ordinanza n. 22064/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo accolto il ricorso nel giudizio principale e condannato l'INPS al pagamento delle spese, riportava in modo errato il cognome del ricorrente sia nella parte espositiva sia nel dispositivo, indicandolo come "Saura" anziché "Rausa". Inoltre, nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante tale istanza fosse stata proposta. L'INPS ha resistito con controricorso. Il ricorso per correzione è stato fondato sulla natura di errore materiale della svista e sull'utilizzabilità del procedimento di correzione anche per l'omessa distrazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la diversa indicazione del cognome del ricorrente integrasse un errore materiale evidente e percepibile ictu oculi, suscettibile di correzione. Ha inoltre affermato che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore può essere sanata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabili anche nel giudizio di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. Pertanto, ha accolto il ricorso e disposto la correzione dell'ordinanza precedente, sostituendo "Saura" con "Rausa" e inserendo la formula di distrazione delle spese in favore del difensore. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per emendare errori che non incidono sulla sostanza del giudizio ma sulla sua manifestazione esterna.
art. 288 c.p.c.
La correzione può essere disposta quando l'errore materiale risulti percepibile ictu oculi e derivi da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore, se omessa nel provvedimento, può essere oggetto di correzione materiale e non richiede un autonomo mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- È errore materiale correggibile quello che non attiene al contenuto decisorio della pronuncia, ma alla sua trascrizione o esteriorizzazione, quando la divergenza tra volontà del giudice ed espressione letterale sia evidente e immediatamente rilevabile.
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma e può essere sanata con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i normali mezzi di impugnazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle ordinanze e decisioni della Corte di cassazione, in funzione di rapidità e di tutela dell'effettività del titolo esecutivo del difensore distrattario.
- La correzione può riguardare sia errori presenti nella parte motiva sia errori riportati nel dispositivo, purché la svista sia oggettivamente riconoscibile dagli atti e dal contesto del provvedimento.
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