Sentenza n. 683/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza 26.11.2020, n. 294, con la quale è stato ordinato il ripristino di un'area agricola, oggetto di alcune opere di movimento terra. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Agricola il Cinghialetto S.r.l. il 14/6/2021: del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria 23.4.2021, n. D-2-2021 (prat. n. P-44-2021); nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 36 NTA del vigente regolamento urbanistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino di un’area agricola interessata da opere di movimento terra e diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo alle medesime opere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato una CILA per opere di rinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione di fondi agricoli, nonché una SCIA commerciale per l’avvio di un club sportivo. A seguito di sopralluogo, erano stati accertati lo scoticamento del terreno agricolo, rilevati in terra alti fino a 6 metri, con sviluppo lineare superiore a 1.000 metri e volumetria complessiva di circa 20.000 m³, oltre alla sistemazione con ghiaia di un parcheggio e di una strada privata di accesso. Le opere erano funzionali alla realizzazione di un poligono di tiro su una porzione significativa della particella agricola. Con il ricorso introduttivo sono stati dedotti: violazione dell’art. 6 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 136 l.r. Toscana 65/2014, nonché eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e perplessità; violazione dell’art. 36 NTA del regolamento urbanistico, degli artt. 71 e 196 l.r. Toscana 65/2014 e dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; violazione degli artt. 196 e 201 l.r. Toscana 65/2014, sul presupposto che le opere fossero soggette a CILA. Con motivi aggiunti è stato impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria, sostenendo che l’art. 36 NTA consentisse nelle aree agricole attività ludiche e per il tempo libero e lamentando l’omesso espresso esame delle osservazioni presentate in sede procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che le opere, considerate nel loro complesso, non consistessero in meri movimenti di terra riconducibili alla CILA, ma avessero determinato una radicale trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, funzionale alla realizzazione di una struttura sportiva sopra il piano di campagna, con parcheggio e viabilità di accesso. Per entità, volumetria e funzione, l’intervento richiedeva il permesso di costruire. Il poligono di tiro è stato ritenuto estraneo alla connotazione agricola dell’area e non riconducibile agli interventi consentiti dall’art. 36 NTA, che ammette soltanto specifiche opere connesse all’attività agricola, alla fruizione del territorio rurale, agli edifici esistenti, alle infrastrutture tecniche e ai movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola. Il diniego di sanatoria è stato ritenuto legittimo anche perché le opere contrastavano con l’art. 16.9, comma 4, NTA, avendo modificato l’andamento storico della struttura poderale della pianura bonificata e la trama fondiaria della bonifica. È stata respinta anche la censura relativa al mancato espresso riscontro alle osservazioni, poiché esse non contenevano argomentazioni ulteriori idonee a superare il contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
La CILA non è sufficiente per opere che, per consistenza, funzione e incidenza sul territorio, determinano una trasformazione radicale del suolo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di opere di trasformazione del territorio eseguite in assenza del necessario permesso di costruire legittima l’ordine di ripristino previsto per gli interventi abusivi.
art. 136 l.r. Toscana 65/2014
La disciplina regionale dei titoli edilizi non consente di ricondurre a un regime semplificato opere che eccedono la mera sistemazione del terreno e realizzano una struttura sportiva.
art. 196 l.r. Toscana 65/2014
Le opere di movimento terra devono essere valutate in relazione alla loro concreta consistenza e funzione; non sono soggette automaticamente a CILA quando incidono in modo radicale sull’assetto del suolo.
art. 201 l.r. Toscana 65/2014
La disciplina regionale dei titoli abilitativi non rende sufficiente la CILA per interventi sostanzialmente qualificabili come trasformazione urbanistico-edilizia.
art. 36 NTA del regolamento urbanistico
Nelle aree agricole della pianura bonificata sono ammesse soltanto le opere specificamente individuate dalla disciplina urbanistica, tra cui quelle agricole, amatoriali o di fruizione rurale; un poligono di tiro non rientra tra gli interventi consentiti.
art. 16.9, comma 4, NTA del regolamento urbanistico
La tutela della struttura poderale storica della pianura bonificata impedisce modifiche dell’andamento della trama fondiaria, del reticolo infrastrutturale idraulico e viario e dei relativi manufatti.
Massime di principio
- La qualificazione edilizia di un intervento deve essere effettuata considerando unitariamente consistenza, volumetria, opere accessorie e funzione concreta dell’opera: movimenti di terra, rilevati, parcheggi e viabilità che realizzano una struttura sportiva e trasformano radicalmente il suolo non possono essere ricondotti al regime della CILA, ma richiedono il permesso di costruire.
- Nelle aree agricole, la conformità urbanistica di un intervento dipende dalla riconducibilità dell’opera alle specifiche categorie ammesse dalla disciplina di zona; un’attività ludico-sportiva estranea all’esercizio agricolo e non compresa tra le opere consentite non può essere assentita mediante una semplice dichiarazione edilizia.
- L’ordine di ripristino è legittimo quando l’accertamento dimostra che opere di movimento terra, rilevati, parcheggi e viabilità hanno prodotto una trasformazione sostanziale del territorio in assenza del necessario permesso di costruire.
- La sanatoria edilizia non può essere rilasciata quando l’intervento, oltre a non essere assistito dal corretto titolo abilitativo, contrasta con specifiche prescrizioni urbanistiche poste a tutela della struttura storica e paesaggistico-territoriale di un’area agricola.
- Il mancato espresso esame delle osservazioni procedimentali non determina l’illegittimità del diniego quando le osservazioni non introducono elementi nuovi o argomentazioni idonee a superare il contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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