Cassazione Penale, Sentenza n. 16615/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.. Durante il giudizio di legittimità il difensore ha depositato il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (4 aprile 2024, stazione Carabinieri di Nervesa della Battaglia) e il verbale di accettazione della remissione da parte del procuratore speciale dell'imputata. Si è quindi posto il profilo dell'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che la remissione di querela, validamente intervenuta e accettata in pendenza del ricorso, determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità. Non essendovi elementi per disporre una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma relativa alla punibilità per il tentativo (richiamata come riferimento al capo di imputazione), menzionata nel contesto del reato per cui la condanna era stata confermata.
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come titolo di reato contestato (unitamente all'art. 56 per il tentativo); la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato previsto da questa norma.
art. 152 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'estinzione del reato: la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi di questa disposizione in quanto è intervenuta la remissione di querela.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione che consente al giudice della cassazione, in talune ipotesi, di pronunciare sentenza diversa da quella impugnata; la Corte ha verificato l'assenza di elementi per proferire una pronuncia ex art. 129(2) e dunque ha proceduto all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che regola la liquidazione delle spese del procedimento: la Corte ha posto le spese a carico della querelata (imputata), richiamando questa disposizione.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Giurisprudenza richiamata in motivazione per il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta e ritualmente accettata in pendenza del ricorso determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e il giudice di legittimità deve rilevarne l'effetto anche in pendenza di ricorso per cassazione.
- L'estinzione per remissione di querela prevale su questioni processuali di inammissibilità del ricorso e giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando non sussistono elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La remissione di querela deve essere documentata (verbali, accettazione da parte del procuratore speciale se la querela è stata rimessa tramite rappresentante) e depositata tempestivamente nel procedimento di legittimità per produrre effetto.
- Le remissioni di querela riguardano solo i reati procedibili a querela di parte; non estinguono reati perseguibili d'ufficio.
- In caso di estinzione del reato per remissione di querela, il giudice può disporre la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente/querelata secondo le norme applicabili (qui art. 340, comma 4, c.p.p.).
- La remissione non annulla automaticamente eventuali effetti civili: occorre verificare le conseguenze processuali/civili separate e l'eventuale presenza di azioni civili o risarcitorie indipendenti.
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