Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.02.2024.

Giustizia amministrativa202502518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di attribuire la carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, imposto da una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di 500 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equivalente. La sentenza è stata notificata al Ministero l'8 ottobre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 marzo 2025. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, è decorso senza che l'Amministrazione desse esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione della sentenza, limitatamente all'attribuzione del contributo per la formazione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, provvedendo all'attribuzione della carta docente o di altro equivalente entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e adottare misure sostitutive.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati dal giudice per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e della relativa distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a un'amministrazione pubblica un obbligo di attribuzione o pagamento e l'amministrazione non vi adempie, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
  • L'azione di ottemperanza è procedibile, per i titoli esecutivi comportanti obblighi di pagamento a carico dello Stato o di enti pubblici non economici, dopo la notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo e della sua notificazione, consente di ritenere comprovata l'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato, per adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.