Sentenza n. 11669/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento -della determinazione della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di stato Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti prot n -OMISSIS- del 21 febbraio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione al corso successivo per Agenti Allievi della Polizia di Stato e di sottoposizione a nuova visita di idoneità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già ammesso al 218° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, era stato dichiarato dimesso per avere superato il numero massimo di assenze conseguenti a un disturbo dell’adattamento accertato nel corso del 2022. Deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 6-ter, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982, sostenendo che l’inidoneità fosse temporanea e che, previo nuovo accertamento sanitario, avrebbe dovuto essere riammesso al primo corso utile. Con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché l’Amministrazione dapprima lo aveva convocato a visita medica, poi aveva annullato la convocazione e infine aveva negato la possibilità di sottoporlo a visita di controllo. Il Ministero dell’Interno si è opposto al ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha rilevato che il giudizio diagnostico del 2 agosto 2022, non contestato, aveva accertato un disturbo dell’adattamento con tratti di insicurezza. Tale patologia rientra tra le cause di non idoneità previste dal punto 8, lettera b), della Tabella 1 annessa al d.m. n. 198/2003, che include i disturbi dell’adattamento tra le cause di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato. Pertanto l’Amministrazione poteva negare la riammissione senza disporre una nuova visita, essendo stata accertata una causa normativa di inidoneità che prescinde dagli eventuali esiti favorevoli di un percorso terapeutico successivo. La possibilità generale di riammissione prevista per le dimissioni dovute ad assenze prolungate era comunque subordinata alla riacquistata idoneità psicofisica ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 335/1982; requisito che, secondo il giudice, non poteva ritenersi integrato alla luce della disciplina regolamentare. È stata esclusa anche la contraddittorietà tra gli atti, poiché la precedente prospettazione della possibile riammissione era condizionata alla verifica della nuova idoneità e non implicava il diritto automatico a una visita o alla riammissione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 6-ter, comma 1, lett. d), d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
riacquistata idoneità psicofisica ai servizi di polizia
La riammissione al corso successivo è subordinata alla riacquistata idoneità psicofisica; la previsione generale della riammissione non determina un diritto automatico quando sussista una causa normativa di inidoneità.
art. 3 d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata Tabella 1.
Le patologie indicate nella Tabella 1 costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai ruoli della Polizia di Stato.
punto 8, lett. b), Tabella 1 allegata al d.m. 30 giugno 2003, n. 198
disturbi dell'adattamento
Il disturbo dell’adattamento, una volta accertato, costituisce causa normativa di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato, anche senza una nuova valutazione sull’eventuale recupero successivo.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata nel procedimento, ma le osservazioni del ricorrente non hanno condotto al superamento della causa di inidoneità rilevata dall’Amministrazione.
Massime di principio
- La riammissione a un corso della Polizia di Stato dopo dimissioni dovute ad assenze prolungate è subordinata alla riacquistata idoneità psicofisica ai servizi di polizia e non costituisce un diritto automatico dell’interessato.
- Quando la disciplina regolamentare individua una determinata patologia come causa di non idoneità al servizio nella Polizia di Stato, l’accertamento di quella patologia consente di negare la riammissione senza disporre una nuova visita finalizzata a verificare l’eventuale miglioramento clinico successivo.
- La possibilità generale di riammissione prevista per chi sia stato dimesso per assenze giustificate non supera le specifiche cause normative di inidoneità previste dal d.m. n. 198/2003.
- Non sussiste contraddittorietà tra la precedente indicazione della possibile riammissione e il successivo diniego quando la prima sia espressamente subordinata alla riacquistata idoneità psicofisica e il diniego derivi dall’accertamento di una causa regolamentare di inidoneità.
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