Sentenza n. 1767/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dell’Assessorato regionale della Salute n. 20 del 9 gennaio 2024, e relativo avviso di rettifica, nella parte concernente l’applicazione di requisiti per l’accreditamento istituzionale anche alle verifiche per il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in parte qua il decreto regionale che semplifica e coordina i requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e per l’accreditamento istituzionale. Ha sostenuto che il decreto avrebbe illegittimamente sovrapposto i requisiti dell’accreditamento istituzionale a quelli necessari per il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, imponendo anche alle strutture autorizzate parametri più rigorosi propri degli erogatori accreditati operanti per conto del Servizio sanitario nazionale. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, della legge n. 118/2022, del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, degli artt. 8, 8-bis e 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.R. 14 gennaio 1997, della normativa regionale e del decreto assessoriale n. 890/2002, nonché eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, inclusa la manifesta illogicità. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, richiamando la sospensione legislativa dell’efficacia di alcune disposizioni nazionali in materia di accreditamento e sostenendo che il quadro normativo sarebbe stato oggetto di revisione; in subordine, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio. Ha precisato che la sospensione legislativa prospettata incide sull’efficacia dei provvedimenti impugnati, ma non sulla loro validità, sicché la legittimità degli atti deve essere valutata con riferimento al momento della loro adozione. Le sopravvenienze normative, inoltre, erano incerte quanto a tempi e contenuti e non giustificavano il rinvio della causa. Poiché, dopo il diniego del rinvio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, il Collegio, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure di legittimità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e delle limitate difese.
Norme richiamate
art. 36 legge n. 193/2024
Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 [...] è sospesa [...] e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026
La disposizione è stata considerata dal TAR incidente sull’efficacia degli atti e non sulla loro validità; pertanto non impedisce di scrutinare la legittimità dei provvedimenti con riferimento al momento della loro emanazione.
art. 8-quater, comma 7, d.lgs. 502/1992
La disposizione è richiamata nel contesto della sospensione legislativa dell’efficacia della disciplina nazionale sull’accreditamento istituzionale.
art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
La disposizione è richiamata nel contesto della sospensione legislativa dell’efficacia della disciplina nazionale sull’accreditamento istituzionale.
principio dispositivo del processo amministrativo
La rinuncia sostanziale alla coltivazione della domanda, manifestata dalla parte ricorrente dopo il rigetto della richiesta di rinvio e accompagnata dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione legislativa dell’efficacia di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla sua validità né rende necessario differire il giudizio di legittimità: la legittimità dell’atto deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa e fattuale esistente al momento della sua adozione.
- Il rinvio della trattazione non è giustificato da sopravvenienze normative meramente prospettate e incerte quanto ai tempi e ai contenuti, quando tali sopravvenienze incidono sull’efficacia dell’atto ma non sulla questione della sua legittimità originaria.
- Qualora, dopo il rigetto dell’istanza di rinvio, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla definizione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
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