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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04602/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione di una strada pedemontana, nel corso della quale alcuni proprietari di terreni hanno lamentato: occupazione di porzioni di fondo oltre i limiti dei provvedimenti amministrativi; interclusione dei terreni e impossibilità o forte difficoltà di accesso e coltivazione; smottamenti e allagamenti per omessa protezione degli scavi e mancato smaltimento delle acque; diminuzione di valore dei fondi residui; necessità di opere di ripristino e rilascio delle aree abusivamente occupate. Il Tribunale aveva riconosciuto in parte le domande, ordinando la restituzione delle aree temporaneamente occupate e condannando i convenuti al risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello della Comunità montana. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, sostenendo che per le aree legittimamente occupate e per le pretese relative all’esercizio del potere espropriativo la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché i pregiudizi accertati dal CTU sarebbero derivati solo dall’occupazione temporanea legittima e quindi compensati dall’indennità di occupazione; 3) violazione dell’art. 20, co. 3, l. 865/1971, per avere riconosciuto un risarcimento anche per il mancato uso dei fondi nel periodo di occupazione legittima; 4) violazione dell’art. 46 l. 2359/1865 e dell’art. 2043 c.c., perché la diminuzione di valore dei fondi residui interclusi avrebbe potuto dar luogo solo a indennizzo e non a risarcimento aquiliano; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2058 c.c., per ultrapetizione e per avere il giudice disposto o monetizzato opere di ripristino (in particolare muri di contenimento) senza specifica domanda di risarcimento per equivalente e senza verifica dell’eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica; 6) violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente sulla quantificazione del danno, specie quanto a mancata raccolta dei frutti e mancato contributo/aiuto alla produzione, ritenuta fondata solo sul recepimento acritico della CTU. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che le censure miravano a contestare la ricostruzione fattuale e la qualificazione della domanda operate dai giudici di merito, senza adeguata specificità e autosufficienza; ha inoltre ribadito che, sulla base della domanda e della causa petendi accertate nei gradi di merito, la fattispecie era stata correttamente inquadrata come occupazione sine titulo con responsabilità extracontrattuale, e che le ulteriori doglianze si risolvevano in richieste di rivalutazione del merito o in contestazioni non sufficientemente trascritte in ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato l’appello della Comunità montana e, quindi, mantenuto le statuizioni di primo grado favorevoli ai proprietari. La Corte ha ritenuto che non fosse adeguatamente censurata la qualificazione della vicenda come occupazione sine titulo e che i motivi sul riparto di giurisdizione, sulla qualificazione delle domande, sulla quantificazione del danno e sul preteso vizio di ultrapetizione fossero privi di specificità e di autosufficienza. Sono state inoltre poste le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure proposte non risultano riconducibili in modo corretto ai vizi dedotti oppure sono formulate in modo generico, con conseguente inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede una puntuale allegazione del petitum effettivamente dedotto; nel caso concreto la censura è stata reputata non autosufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione apparente va dedotta solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo; qui la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata, pur sintetica, non fosse meramente apparente e che la censura mirasse in realtà a un riesame del merito.

  • art. 2058 c.c.

    la doglianza sul risarcimento per equivalente rispetto al ripristino dei luoghi è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza della deduzione del petitum originario.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della pretesa risarcitoria per danni da fatto illecito; la Corte ha ritenuto corretta, nei limiti della decisione, la riconduzione della vicenda alla responsabilità extracontrattuale per occupazione sine titulo.

  • art. 20, comma 3, L. 865/1971

    invocato dal ricorrente per sostenere che i pregiudizi nel periodo di occupazione legittima fossero assorbiti dall’indennità di occupazione; la Corte non ha accolto la doglianza per difetto di specificità e per l’inquadramento della fattispecie operato nei gradi di merito.

  • art. 46 L. 2359/1865

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte territoriale per distinguere tra indennizzo da atto lecito ed ipotesi di occupazione sine titulo; la Corte di cassazione ha valorizzato l’accertamento di fatto dei giudici di merito sulla natura abusiva dell’occupazione.

  • art. 20, ultimo comma, L. 865/1971

    richiamato nel ricorso insieme all’occupazione temporanea e d’urgenza, quale base dell’indennità dovuta in caso di occupazione legittima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4 L. 2248/1865, all. E

    invocato dal ricorrente sul riparto di giurisdizione nelle controversie con la pubblica amministrazione.

  • art. 5 L. 2248/1865, all. E

    invocato dal ricorrente sul riparto di giurisdizione e sulla tutela contro gli atti dell’amministrazione.

  • art. 34 d.lgs. 80/1998

    richiamato dal ricorrente per sostenere la devoluzione al giudice amministrativo di alcune domande.

  • art. 7 L. 205/2000

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul riparto di giurisdizione.

  • art. 53 d.P.R. 327/2001

    richiamato dal ricorrente nel tema della giurisdizione in materia espropriativa.

  • art. 133 d.lgs. 104/2010

    richiamato dal ricorrente sul riparto di giurisdizione in materia espropriativa e di lavori pubblici.

  • art. 700 c.p.c.

    era stata richiesta in via istruttoria una misura d’urgenza; il primo giudice aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, individuato non solo dalla concreta pronuncia richiesta ma soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica fatta valere.
  • Le censure in cassazione che contestano la ricostruzione dei fatti o l’interpretazione della domanda devono essere formulate con specificità e autosufficienza, indicando con precisione gli atti rilevanti e il contenuto delle allegazioni e delle consulenze richiamate.
  • Quando i giudici di merito accertano un’occupazione sine titulo di aree per opere pubbliche, la vicenda può essere qualificata come responsabilità extracontrattuale e non come mera ipotesi di indennizzo da atto lecito o di sola occupazione legittima.
  • L’indennità prevista per l’occupazione legittima non può essere confusa con il risarcimento del danno da condotte eccedenti o abusive, ma la deduzione di tale distinzione in cassazione richiede una puntuale ricostruzione dei fatti non superabile con mere affermazioni difensive.
  • La censura di ultrapetizione richiede di trascrivere in modo puntuale il petitum originario e di dimostrare la reale divergenza tra domanda e pronuncia; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di motivazione apparente non è ammissibile quando la decisione impugnata contiene un percorso argomentativo, anche sintetico, e il ricorrente mira in realtà a una nuova valutazione del merito.
  • Il richiamo al criterio del risarcimento per equivalente o in forma specifica presuppone che sia chiaramente indicato quale domanda sia stata effettivamente proposta e quali limitazioni derivino dalla stessa, non potendo la critica restare generica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PAContratto preliminare
RamiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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