Cassazione Penale, Ordinanza n. 20199/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su deduzioni generiche e aspecifiche, senza confronto critico con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta corretta in diritto e non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per un furto in abitazione commesso in concorso e con recidiva. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica, indeterminata e aspecifica, priva di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e quindi inidonea a scalfire la decisione sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indicato come norma incriminatrice del fatto per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
art. 81 c.p.
Richiamato come riferimento al vincolo della continuazione contestato nel titolo di reato.
art. 99 c.p.
Richiamato come riferimento alla recidiva contestata nel titolo di reato.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile per genericità e aspecificità del motivo, in linea con i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la determinazione della pena deve confrontarsi in modo puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva, generica o indeterminata è inammissibile.
- La doglianza in punto di trattamento sanzionatorio non è ammissibile se non evidenzia specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione sulla pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato alla somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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