Ordinanza n. 186/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano assistenziale individuale del 28 aprile 2026, comunicato l'8 maggio 2026, recante la dimissione dell'assistita dalla RSA Villa Maria con decorrenza 23 maggio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il Piano assistenziale individuale chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia. Nel primo atto di difesa, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha eccepito l'incompetenza territoriale della sede di Palermo del TAR Sicilia, sostenendo che la controversia riguarda attività amministrativa compiuta dall'ASP di Enna con efficacia nella provincia di Enna, ricadente nella circoscrizione della Sezione staccata di Catania.
La decisione
Il Presidente del TAR ha accolto l'eccezione di competenza territoriale. Ha ritenuto che la controversia riguardi attività amministrativa dell'ASP di Enna destinata a produrre effetti nella provincia di Enna e che, in applicazione del criterio della territorialità degli effetti del provvedimento impugnato, il ricorso debba essere assegnato alla Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione né la domanda cautelare nel merito; dà atto che una precedente ordinanza aveva sospeso il provvedimento e disposto la trasmissione al Presidente per la delibazione sulla competenza. Il ricorso è quindi assegnato alla Sezione staccata di Catania per il seguito di competenza.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Fondamento del potere presidenziale di adottare l'ordinanza istruttoria o interlocutoria nel corso del giudizio.
art. 47 c.p.a.
Disciplina l'eccezione e la delibazione della competenza territoriale; l'eccezione è stata proposta dall'ASP di Enna nel primo atto di difesa.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il criterio della territorialità degli effetti del provvedimento impugnato conduce all'attribuzione del ricorso alla Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale del TAR, quando il provvedimento amministrativo è adottato da un'amministrazione con efficacia circoscritta a una determinata provincia, rileva il luogo di produzione degli effetti dell'atto secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a.
- L'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'amministrazione nel primo atto di difesa può determinare l'assegnazione del ricorso alla sezione staccata territorialmente competente, senza definizione del merito della controversia.
- La competenza territoriale della sezione staccata sussiste quando l'attività amministrativa contestata è stata compiuta da un'amministrazione operante nel relativo ambito provinciale e il provvedimento produce effetti in tale ambito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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