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Ordinanza

Ordinanza n. 861/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 283 del 14 novembre 2022, emesso dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania.

Giustizia amministrativa202500536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva ordinato al Comune di dare esecuzione a un decreto ingiuntivo e aveva nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

A seguito della perdurante inerzia del Comune, il commissario ad acta nominato con la sentenza di ottemperanza ha chiesto chiarimenti sull'estensione dei propri poteri. In particolare, ha domandato se l'incarico comprendesse anche il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, del contributo unificato e dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo; ha chiesto inoltre di individuare la decorrenza degli interessi riconosciuti dal decreto ingiuntivo con la formula "dalla domanda come richiesti", verificando se essa dovesse coincidere con il trentesimo giorno successivo alla richiesta stragiudiziale di pagamento del 28 luglio 2014 oppure con la data di emissione del titolo di spesa ai sensi dell'art. 270 del r.d. 827/1924.

La decisione

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti, stabilendo che il munus del commissario ad acta comprende non soltanto l'esecuzione del decreto ingiuntivo, ma anche il recupero delle spese sostenute dal creditore per ottenere il soddisfacimento della pretesa, comprese le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza, il rimborso del contributo unificato e l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo. Quanto agli interessi, il TAR ha ritenuto decisivo il contenuto ormai intangibile del decreto ingiuntivo, che riconosceva gli interessi "dalla domanda come richiesti" rinviando per relationem alla domanda giudiziale, nella quale erano stati richiesti gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002. Il commissario deve pertanto applicare tali disposizioni facendo decorrere gli interessi dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della prima richiesta di pagamento, avvenuta il 28 luglio 2014; ciò assorbe il quesito relativo all'art. 270 del r.d. 827/1924. Il TAR ha quindi fornito i chiarimenti senza modificare il contenuto del titolo esecutivo né la precedente sentenza di ottemperanza.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002

    interessi "dalla domanda come richiesti"; interessi di mora secondo la decorrenza e nella misura di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002

    Il decreto ingiuntivo, mediante rinvio per relationem alla domanda, ha reso intangibile il riconoscimento degli interessi moratori secondo il d.lgs. 231/2002; in sede di ottemperanza il commissario deve applicare tale statuizione facendo decorrere gli interessi dal trentesimo giorno successivo alla prima richiesta di pagamento.

  • art. 270 r.d. 827/1924

    La questione relativa alla decorrenza degli interessi secondo la data di emissione del titolo di spesa è stata ritenuta assorbita, poiché il titolo esecutivo individuava già la decorrenza applicabile mediante il rinvio agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002.

Massime di principio

  • Nell'ambito dell'ottemperanza, il commissario ad acta può essere chiamato a compiere tutti gli atti necessari a conseguire l'integrale soddisfacimento della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo, comprese le spese sostenute per il giudizio di ottemperanza, il contributo unificato e gli oneri fiscali direttamente connessi al titolo, quando ciò sia coerente con il dispositivo e con i principi di economicità e ragionevole durata del processo.
  • Il commissario ad acta non può modificare o interpretare in senso innovativo il contenuto ormai intangibile del titolo esecutivo, ma deve attenersi alle statuizioni in esso contenute, comprese quelle formulate mediante rinvio per relationem alla domanda giudiziale.
  • Quando un titolo giudiziale riconosce gli interessi "dalla domanda come richiesti" e la domanda richiama gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della prima richiesta di pagamento, senza necessità di individuare una diversa decorrenza nella data di emissione del titolo di spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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