Sentenza n. 1132/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza, prot. gen. Atti di Determinazione n. 1219 del 28.07.2021, regolarmente notificata solamente in data 23.09.2021, con la quale la Provincia di Lecce ha disposto, ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006, da parte del proprietario Igi Poseidon S.A. e del Comune di Otranto la presentazione di un piano di caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 relativamente al sito contaminato identificato nel NCT al foglio 43, P.LLE 48, 49, 65, 66, 18, 33, 62, 63, 64; - della nota, Protocollo n. 0038750/2021 del 23.09.2021 con la quale la Provincia di Lecce, dato atto del Report finale delle indagini svolte dalla ricorrente, e confermato di aver emesso la sopra richiamata ordinanza del 28.07.2021 erroneamente notificata ad un precedente indirizzo pec della società, ha provveduto a notificare al corretto indirizzo pec l'ordinanza de qua; - di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti e di proporre istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale che, ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006, imponeva alla società proprietaria e titolare di diritti reali sulle aree la presentazione di un piano di caratterizzazione e le successive attività di caratterizzazione, analisi di rischio ed eventuale bonifica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario incolpevole)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza provinciale perché adottata nei confronti di un proprietario non responsabile dell'abbandono dei rifiuti e della contaminazione. Con i primi quattro motivi ha denunciato la nullità o comunque l'illegittimità per carenza di potere e violazione degli artt. 244, 245, 250 e 253 d.lgs. 152/2006, sostenendo che il potere di diffida previsto dall'art. 244 è esercitabile soltanto nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e non del proprietario incolpevole; ha inoltre censurato la contraddittorietà dell'ordinanza, che riconosceva l'estraneità della società ai fatti contaminanti ma le imponeva obblighi propri del responsabile. Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria per la mancata individuazione del responsabile dell'inquinamento. Con il quarto ha evidenziato che il proprietario non responsabile dispone soltanto della facoltà di intervenire volontariamente e risponde, nei limiti previsti dall'art. 253, delle spese sostenute dall'amministrazione. Con il quinto motivo ha contestato l'adozione dell'ordinanza prima della conclusione delle valutazioni tecniche sul report delle indagini ambientali; con il sesto ha censurato come incongruo e irragionevole il termine di trenta giorni assegnato per presentare il piano, anche perché la corretta notifica era intervenuta quando il termine era già scaduto. Nelle more del giudizio la società ha svolto ulteriori attività ambientali, precisando tuttavia di aver agito in via collaborativa e volontaria, senza riconoscere l'esistenza di un obbligo giuridico.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, ritenendoli fondati e assorbenti, e ha dichiarato improcedibili per difetto di interesse il quinto e il sesto motivo, relativi a profili procedimentali. Dalla stessa ordinanza risultava che la Provincia aveva escluso la responsabilità della società per l'abbandono dei rifiuti e per la contaminazione e che il responsabile non era stato individuato. L'art. 244 d.lgs. 152/2006 consente invece di diffidare il responsabile della potenziale contaminazione e presuppone l'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento, anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non. La disciplina distingue tale soggetto dal proprietario non responsabile: quest'ultimo può intervenire volontariamente ai sensi dell'art. 245, mentre, se il responsabile non è individuato o non provvede, gli interventi sono eseguiti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 250; l'art. 253 limita la posizione del proprietario incolpevole al rimborso delle spese nei limiti del valore di mercato del sito. Pertanto, la mera titolarità della proprietà o di diritti reali sull'area non consente di imporre al proprietario non responsabile gli obblighi di caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica propri del responsabile dell'inquinamento. Il successivo svolgimento volontario delle attività da parte della società non vale come acquiescenza o riconoscimento dell'obbligo, essendo compatibile con la facoltà prevista dall'art. 245. L'ordinanza è stata annullata nella parte in cui rivolgeva l'ordine alla società. È rimasto fermo il potere dell'amministrazione di seguire la sequenza prevista dagli artt. 244, 250 e 253 e di agire nei confronti dell'effettivo responsabile, ove individuato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
L'art. 244 attribuisce alla Provincia il potere di diffidare, mediante ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli adempimenti previsti dal Titolo V della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente.
Il potere di ordinanza è rivolto al responsabile della potenziale contaminazione e presuppone la preventiva individuazione del nesso causale tra la condotta e l'evento contaminante.
art. 245 d.lgs. 152/2006
L'art. 245 riconosce al proprietario non responsabile una mera facoltà di attivare volontariamente le procedure di caratterizzazione e bonifica.
Il proprietario non responsabile può intervenire volontariamente, ma non può essere obbligato, per la sola titolarità dell'area, a svolgere gli adempimenti propri del responsabile dell'inquinamento.
art. 250 d.lgs. 152/2006
Quando il responsabile non sia individuabile o non provveda, gli interventi sono realizzati dall'amministrazione competente.
La mancata individuazione o l'inerzia del responsabile non consentono di trasferire automaticamente gli obblighi sul proprietario non responsabile; opera il meccanismo degli interventi d'ufficio dell'amministrazione.
art. 253 d.lgs. 152/2006
L'art. 253 limita la posizione del proprietario incolpevole al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione, entro i limiti del valore di mercato del sito.
La responsabilità patrimoniale del proprietario incolpevole è limitata nei presupposti e nella misura stabiliti dalla norma e non si traduce nell'obbligo personale di eseguire caratterizzazione e bonifica.
art. 242 d.lgs. 152/2006
La Provincia riteneva necessario procedere ai sensi dell'art. 242 mediante predisposizione di un piano di caratterizzazione.
Gli obblighi di caratterizzazione previsti dalla disciplina della bonifica devono essere posti a carico del soggetto responsabile secondo la sequenza normativa, non del proprietario non responsabile.
Massime di principio
- Il potere provinciale di diffida previsto dall'art. 244 d.lgs. 152/2006 può essere esercitato soltanto nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e presuppone l'accertamento del nesso causale tra la condotta e il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non.
- Il proprietario non responsabile della contaminazione non può essere destinatario dell'ordine amministrativo di presentare un piano di caratterizzazione o di svolgere le successive attività di analisi di rischio e bonifica per il solo fatto di essere proprietario o titolare di diritti reali sull'area.
- La mancata individuazione del responsabile dell'inquinamento non consente all'amministrazione di sostituire il proprietario incolpevole al responsabile e di imporgli gli obblighi previsti dagli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006; in tale situazione trovano applicazione i meccanismi di intervento pubblico previsti dall'art. 250, ferma la disciplina patrimoniale dell'art. 253.
- L'intervento spontaneo del proprietario non responsabile nelle attività di caratterizzazione o bonifica, anche se svolto nel corso del procedimento amministrativo, resta esercizio della facoltà prevista dall'art. 245 d.lgs. 152/2006 e non implica acquiescenza all'ordine illegittimo né riconoscimento di un obbligo giuridico.
- La distinzione tra responsabile della contaminazione e proprietario non responsabile deve essere rispettata anche quando l'amministrazione abbia accertato l'esistenza di superamenti delle concentrazioni soglia e la necessità di procedere alla caratterizzazione del sito.
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