Cassazione Civile, Ordinanza n. 26891/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società di leasing per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti di disposizione patrimoniale con cui una debitrice aveva trasferito, a titolo oneroso e gratuito, quote di immobili al coniuge. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia degli atti. In appello i convenuti avevano censurato la decisione di primo grado, sostenendo la nullità del giudizio introdotto con citazione notificata senza il rispetto dei termini minimi a comparire. La Corte d'appello ha dichiarato la nullità della citazione e dell'intero giudizio di primo grado, ma ha ritenuto la nullità non idonea a imporre la rimessione al primo giudice; ha poi esaminato il merito e, rilevato che gli appellanti avevano dedotto solo il vizio processuale senza contestare il merito della revocatoria e senza ridepositare il fascicolo di parte, ha confermato la fondatezza della domanda e la condanna alle spese. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 156, comma 3, e 294 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità anche dell'atto di citazione e consentire la rinnovazione delle prove e l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, assumendo che la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado integrasse reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo, per parte inammissibile e comunque infondato, perché la Corte d'appello, una volta dichiarata la nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire e la nullità dell'intero giudizio, aveva comunque riconosciuto ai convenuti rimasti contumaci la possibilità di svolgere le attività difensive precluse; tuttavia gli stessi non avevano poi articolato nel merito difese apprezzabili in appello, limitandosi a contestare il provvedimento definitorio e senza riprodurre il fascicolo di parte. La doglianza sulla prescrizione è stata considerata generica e tardiva, oltre che non spiegata sotto il profilo della mancata deduzione tempestiva in appello. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché la soccombenza va valutata sull'esito complessivo del giudizio e, nel caso concreto, i ricorrenti sono risultati totalmente soccombenti. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
azione revocatoria ordinaria
individua il fondamento dell'azione proposta dal creditore per far dichiarare inefficaci nei propri confronti gli atti dispositivi compiuti dal debitore.
art. 156, terzo comma, c.p.c.
la nullità processuale deve essere valutata in relazione alla concreta lesione del diritto di difesa e alla possibilità di rinnovazione degli atti compiuti.
art. 164 c.p.c.
se il vizio della citazione non è rilevato dal giudice, il processo può proseguire e la nullità può essere dedotta in appello, con gli effetti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 294 c.p.c.
il convenuto rimasto contumace può chiedere di essere rimesso in termini per svolgere attività precluse solo se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.
art. 354 c.p.c.
i casi di rimessione della causa al primo giudice sono tassativi e non ricorrono automaticamente in presenza di ogni nullità del giudizio di primo grado.
art. 92 c.p.c.
la soccombenza ai fini della regolazione delle spese si valuta in base all'esito complessivo del giudizio, non sulla base di singoli passaggi processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei vizi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, la deduzione del vizio in appello non comporta automaticamente la rimessione della causa al primo giudice: il giudice d'appello deve, ove possibile, consentire la rinnovazione degli atti e le difese precluse, mentre la rimessione presuppone le ipotesi tassative previste dalla legge.
- Il convenuto contumace che intenda avvalersi della nullità della citazione per recuperare difese precluse deve allegare e dimostrare che il vizio gli ha impedito di conoscere il processo; non basta una deduzione generica o tardiva di eccezioni non tempestivamente svolte in appello.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la soccombenza va apprezzata in termini globali con riferimento all'esito complessivo della lite, non con riguardo a singole questioni processuali o a segmenti della decisione.
- In sede di gravame, la mancata contestazione del merito della domanda e la mancata riproduzione degli atti o documenti rilevanti possono condurre a ritenere non contestati i fatti allegati dall'attore, con conseguente conferma della decisione di merito.
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