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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi avverso la conferma della condanna per tentato furto aggravato. Il motivo decisivo (terzo) sosteneva che il reato, commesso il 18/02/2014, si è estinto per prescrizione il 18/10/2021 (comprensivo di 61 giorni di sospensione ex art. 159 c.p.), quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, per cui la condanna non poteva essere mantenuta.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato intervenuta prima della pronuncia impugnata, il giudice di legittimità deve infatti disporre l'annullamento senza rinvio quando non ricorrano i presupposti per l'assoluzione d'ufficio. Dato che dalla sentenza impugnata non emergevano elementi tali da rendere non contestabile l'esistenza del fatto o la sua rilevanza penale (condizione per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione prima della sua pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    Rilevanza della sospensione dei termini della prescrizione (nel caso indicato 61 giorni) ai fini del computo della prescrizione; detto periodo è stato valorizzato nella determinazione della data di estinzione del reato.

  • art. 129, comma secondo, c.p.p.

    Prevede la possibilità per il giudice di pronunciarsi con sentenza di assoluzione quando dagli atti risulti in modo "assolutamente non contestabile" l'assenza del fatto, l'assenza della sua commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale. La Corte ha precisato che tale assoluzione d'ufficio è possibile solo se la valutazione richiama il concetto di "constatazione" e non di valutazione che richieda approfondimenti.

  • Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, se sussiste una causa di estinzione del reato intervenuta anteriormente alla pronuncia, il giudice di legittimità deve comunque procedere alla declaratoria della causa estintiva; inoltre chiarisce i limiti dell'assoluzione d'ufficio ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Se la prescrizione o altra causa di estinzione del reato si verifica prima della pronuncia impugnata, la sentenza che mantiene la condanna deve essere annullata: il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato.
  • L'assoluzione d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. è ammessa solo quando gli atti mostrino in modo "assolutamente non contestabile" l'assenza del fatto, la non imputabilità o la irrilevanza penale; in mancanza di tale certezza il rimedio è l'annullamento senza rinvio.
  • In sede di legittimità non rilevano nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata una volta accertata l'intervenuta estinzione del reato, perché il giudice ha l'obbligo di procedere alla declaratoria della causa estintiva.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati i periodi di sospensione previsti dalla legge (es. art. 159 c.p.); errori nel computo possono incidere sull'esistenza o meno della prescrizione e dunque sull'eventuale annullamento della condanna.
  • Quando non è possibile escludere in modo incontrovertibile la commissione del fatto o la sua rilevanza penale sulla base degli atti, il giudice non può assolvere d'ufficio e deve, se ricorre la causa estintiva, annullare la sentenza senza rinvio.

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