Risposta n. 72 del 20/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene di poter transitare nel regime forfetario nel 2018 e di poter applicare l’aliquota agevolata del 5% fino alla scadenza del quinquennio, quindi per il solo 2018.
Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario e applicazione dell’aliquota del 5%
Il quesito
Il contribuente, avendo iniziato nel 2014 un’attività di consulenza amministrativa in regime di vantaggio, chiede se possa aderire al regime forfetario nel 2018 e beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5% per il periodo residuo del quinquennio agevolato.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, non essendo previsto un vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per chi già lo applicava prima del 31 dicembre 2014, il contribuente possa passare al regime forfetario nel 2018 e fruire dell’aliquota del 5% per i periodi residui del quinquennio agevolato, ossia per il solo 2018.
Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario e aliquota agevolata
L’interpello riguarda un contribuente che ha avviato nel 2014 un’attività di consulenza amministrativa e ha inizialmente operato nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il quesito verte sulla possibilità di transitare nel regime forfetario a decorrere dal 2018 e, contestualmente, di beneficiare dell’aliquota sostitutiva del 5% per il periodo residuo del quinquennio agevolato.
Fattispecie e contesto
Il contribuente ha iniziato l’attività in data […] 2014, avvalendosi del regime di vantaggio di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. In sede di documentazione integrativa del 18 ottobre 2018, richiesta dall’Amministrazione per verificare il carattere preventivo dell’interpello, ha precisato che nel 2018 non ha ancora percepito alcun compenso professionale e che nel 2017 ha conseguito ricavi pari a […] euro.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se, sussistendone i requisiti, possa:
- accedere al regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d’imposta 2018;
- applicare anche l’aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 per i soggetti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorso il quinquennio agevolato.
Soluzione interpretativa proposta
Il contribuente sostiene di poter applicare nel 2018 il regime forfetario, beneficiando dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la disciplina del regime forfetario introdotta dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Richiama inoltre:
- i commi 85 e 86, che hanno previsto l’abrogazione dei regimi agevolati previgenti e il naturale passaggio al regime forfetario;
- il comma 88, che ha dettato una deroga per i soggetti già in regime di vantaggio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, consentendo loro di continuare fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- l’articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato per il 2015 la possibilità di accedere al regime di vantaggio;
- la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 e la risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015, richiamate per chiarire il passaggio tra i regimi e l’assenza di vincoli di permanenza in determinati casi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce che il regime di vantaggio è stato definitivamente abrogato dal 1° gennaio 2016. I contribuenti che già vi si erano avvalsi potevano:
- continuare fino alla naturale scadenza del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- oppure transitare nel regime forfetario, potendo applicare l’aliquota del 5% per gli anni residui del quinquennio.
L’Amministrazione sottolinea che il vincolo di permanenza normalmente connesso all’opzione non opera per chi già applicava il regime di vantaggio prima del 31 dicembre 2014, poiché fino a tale data esso costituiva il regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti. Il vincolo triennale è stato invece introdotto solo per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno scelto il regime di vantaggio.
Alla luce di ciò, l’Agenzia conclude che il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, può:
- applicare il regime forfetario nel 2018;
- fruire dell’aliquota agevolata del 5% per il solo anno 2018, in quanto ultimo periodo residuo del quinquennio agevolato.
Conclusioni operative
L’interpello conferma che il passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario è possibile per i soggetti che avevano già adottato il primo regime prima del 31 dicembre 2014, senza necessità di rispettare un vincolo di permanenza. Inoltre, per tali soggetti, l’aliquota del 5% nel regime forfetario resta applicabile fino alla scadenza del quinquennio originario, nel caso di specie limitatamente al 2018.
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