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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17166/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la concedente chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate in relazione a un contratto di leasing stipulato nel 2007, deducendo l’usurarietà degli interessi moratori, la nullità delle clausole per indeterminatezza, la mancata indicazione del TAEG/ISC e del TIR, nonché l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese per preteso anatocismo. In appello tali domande erano state respinte. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) omesso esame e violazione della disciplina consumeristica, sostenendo che il contratto fosse stato originariamente stipulato da una microimpresa e che quindi dovesse applicarsi la normativa del consumatore; 2) violazione di varie norme civili, processuali e del TUB per indeterminatezza e nullità delle clausole sugli interessi e per mancata indicazione del TAEG/ISC; 3) violazione delle medesime norme per indeterminatezza del tasso leasing e mancata indicazione del TIR; 4) omesso esame e violazione di legge in relazione alla nullità o illegittimità del piano di ammortamento alla francese e alla sua asserita natura anatocistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto all’omesso esame, poiché la sentenza impugnata aveva già escluso che l’utilizzatore potesse essere qualificato come consumatore, avendo svolto attività commerciale e destinato i beni del leasing all’impresa; ha dichiarato inammissibile la censura di violazione di legge perché nuova e non dedotta nei gradi di merito. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché miravano sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla determinatezza delle clausole contrattuali. Quanto al TAEG/ISC, ha precisato che si tratta di indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, con funzione informativa, la cui omissione non integra la nullità prevista per tassi, prezzi e condizioni. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: l’ammortamento alla francese non comporta anatocismo, poiché non produce interessi su interessi, ma solo una diversa distribuzione del rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi; inoltre il piano finanziario non è elemento essenziale del contratto e la parte, sottoscrivendo il leasing, aderisce anche alla modalità di rimborso del capitale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto tra censure ammissibili e doglianze nuove o di merito non scrutinabili in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma decisione su di esso.

  • artt. 99, 115, 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente; la Corte ha osservato che le censure tendevano a rivalutare il merito e non erano ammissibili in sede di legittimità.

  • artt. 163, 183, 189, 190 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali, senza accoglimento.

  • artt. 18, 19, 21-23 d.lgs. 206/2005

    richiamati per sostenere l'applicabilità della disciplina consumeristica e delle pratiche commerciali scorrette; la Corte ha ritenuto la censura nuova e comunque escluso la qualità di consumatore dell'utilizzatore.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere probatorio; non è stato accolto alcun profilo di violazione.

  • artt. 1325, 1344, 1346, 1418, 1419 c.c.

    richiamati per le dedotte nullità e indeterminatezza delle clausole; la Corte ha escluso la nullità e riconosciuto la determinatezza del contenuto contrattuale.

  • artt. 117, 125 d.lgs. 385/1993 (TUB)

    richiamati per la pretesa nullità delle clausole e per la trasparenza del contratto; la Corte ha affermato che il TAEG/ISC ha funzione informativa e la sua omissione non comporta nullità sostitutiva.

  • art. 116 TUB

    richiamato dalla ricorrente in tema di trasparenza e condizioni economiche; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per l'asserito anatocismo; la Corte ha escluso che l'ammortamento alla francese comporti interessi su interessi.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze sul costo del finanziamento; non è stato accolto alcun profilo di violazione.

  • art. 1341 c.c.

    richiamato per la disciplina delle clausole contrattuali; non è stata accertata alcuna nullità o inefficacia.

  • art. 1342 c.c.

    richiamato nella censura sulla formazione del contenuto contrattuale; la Corte ha ritenuto il contratto determinato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una questione giuridica non trattata nei gradi di merito è inammissibile se il ricorrente non allega e indica specificamente dove e come essa sia stata previamente dedotta.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle clausole contrattuali, quando il giudice di merito abbia già ritenuto determinate e comprensibili le pattuizioni economiche.
  • L'indice sintetico di costo (ISC/TAEG) ha funzione essenzialmente informativa e la sua mancata indicazione non integra, di per sé, la nullità prevista per l'omessa pattuizione di tassi, prezzi e condizioni contrattuali.
  • Nel contratto di leasing, la sottoscrizione del regolamento contrattuale e del piano finanziario comporta l'adesione alla modalità di rimborso del capitale e alla determinazione del tasso leasing, purché i parametri economici essenziali consentano di comprendere l'onere complessivo dell'operazione.
  • L'ammortamento alla francese non è, di per sé, anatocistico: esso determina una diversa scansione della restituzione del capitale e degli interessi corrispettivi, non la produzione di interessi su interessi scaduti.
  • La qualifica di consumatore non è riconoscibile a chi, anche attraverso il trasferimento dell'azienda in una società, utilizzi il bene finanziato per l'esercizio di un'attività imprenditoriale o commerciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoLeasing
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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