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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19119/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditrice)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita stipulato per un'unità immobiliare con pertinenza in comproprietà. Il promissario acquirente agiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo del bene, deducendo di avere adempiuto o comunque di avere corrisposto parte del prezzo con caparra, accollo di mutuo e consegna di sei effetti cambiari, oltre a sostenere che l'immobile presentasse irregolarità urbanistico-edilizie e che ciò legittimasse il risarcimento del danno da ritardo. La promittente venditrice contestava sia l'esistenza stessa del preliminare sia l'avvenuto pagamento del prezzo e disconosceva la sottoscrizione. In primo grado il tribunale accertava la genuinità del preliminare e il pagamento di una parte del prezzo, ma rigettava la domanda di esecuzione specifica perché non risultava provato l'integrale pagamento del corrispettivo. In appello l'attore lamentava: errata ripartizione dell'onere probatorio sul pagamento; omessa considerazione del pagamento tramite titoli cambiari e dell'incasso di tre ulteriori titoli da parte del padre della venditrice, asserito rappresentante; errata valutazione della regolarità urbanistica; e ammissibilità/sufficienza dell'offerta informale del saldo prezzo formulata in appello. In cassazione deduceva, in sintesi, omessa motivazione sulla deposizione del teste che avrebbe confermato la consegna delle cambiali, violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina cambiaria quanto all'onere di provare la mancata negoziazione dei titoli, violazione dell'art. 2932 c.c. per avere la Corte ritenuto insufficiente l'offerta informale del prezzo, contraddittorietà sulla riconducibilità al preliminare dei tre effetti cambiari emessi in favore del padre della venditrice, e violazione dell'art. 1193 c.c. in tema di imputazione del pagamento.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo centrale sull'onere della prova: anche a voler ritenere provata la consegna delle cambiali, la loro sola emissione o consegna non prova il pagamento, poiché le cambiali hanno natura di strumenti di circolazione del credito e costituiscono una datio pro solvendo; pertanto incombe sul debitore che eccepisce l'estinzione del debito provare l'effettivo pagamento dei titoli, mentre non grava sul creditore l'onere di dimostrare la mancata negoziazione mediante esibizione degli originali. Conseguentemente, gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse o comunque infondati, perché, mancando la prova del pagamento di una parte del prezzo esigibile prima del definitivo, la domanda ex art. 2932 c.c. non poteva essere accolta. La Corte ha altresì osservato che l'offerta informale del saldo riferita solo alle somme dovute al momento del definitivo non poteva supplire alla mancata prova dell'adempimento delle somme da pagarsi prima, e che il pagamento dei tre effetti cambiari in favore del padre della venditrice era stato correttamente ricondotto a un diverso rapporto contrattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione specifica del preliminare è inaccoglibile se il promissario acquirente non ha eseguito o non ha offerto nei modi di legge la propria prestazione; se il prezzo o parte di esso era esigibile prima del definitivo, il relativo adempimento deve risultare provato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'avvenuto pagamento dei titoli cambiari o dell'estinzione del debito resta a carico del debitore che lo eccepisce.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sul giudizio di fatto non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove in sede di legittimità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente; nel caso, la Corte ha ritenuto la decisione sorretta da argomentazione sufficiente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiede una motivazione effettiva e intellegibile, requisito ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.

  • r.d. n. 1669/1933

    artt. 15 e ss.; art. 45, primo comma; art. 66

    Le cambiali, come strumenti di circolazione del credito, non equivalgono di per sé a pagamento; il creditore che agisce causalmente con titolo in mano deve evitare il doppio pagamento, ma, se il debitore eccepisce il pagamento, è questi a doverne provare l'effettivo avvenimento.

  • artt. 1858 e ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per la disciplina cartolare e della circolazione dei titoli, ma non decisivi per spostare l'onere probatorio in capo al creditore.

  • art. 1208 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità dell'offerta formale; la Corte osserva che, comunque, la questione è irrilevante perché mancava la prova del pagamento dovuto prima del definitivo.

  • art. 1209 c.c.

    Come sopra: l'offerta formale non sana l'assenza di prova dell'adempimento delle somme già esigibili prima del definitivo.

  • art. 1214 c.c.

    Per i pagamenti da eseguire prima del definitivo può bastare anche un'offerta nelle forme d'uso; nel caso concreto, però, non vi era nemmeno un'offerta riferita alle cambiali contestate.

  • art. 1460 c.c.

    Se il promissario acquirente non ha adempiuto la propria prestazione esigibile, la controparte può paralizzare la domanda di esecuzione specifica con l'eccezione di inadempimento.

  • art. 1193 c.c.

    I criteri legali di imputazione del pagamento operano solo in presenza di pagamenti non altrimenti riferibili; se la causale del pagamento è individuata in un diverso rapporto, non si applica l'imputazione suppletiva al debito più antico.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'asserita tardività dell'offerta di pagamento in appello, ma la Corte ha ritenuto assorbente la mancanza di prova del pagamento pregresso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel procedimento camerale di decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi ex art. 2932 c.c., quando il preliminare preveda che una parte del prezzo debba essere corrisposta prima del definitivo, il promissario acquirente deve provare l'avvenuto adempimento di tale porzione di corrispettivo; in difetto, la domanda di esecuzione specifica è inaccoglibile se la controparte eccepisce l'inadempimento.
  • La semplice consegna o emissione di cambiali non prova il pagamento: le cambiali hanno natura di datio pro solvendo e l'effetto solutorio si produce solo con il loro effettivo pagamento.
  • Se il debitore eccepisce di avere estinto il debito mediante titoli cambiari, l'onere di provare l'effettivo incasso o pagamento dei titoli grava su di lui; non spetta al creditore dimostrare la mancata negoziazione dei titoli tramite esibizione degli originali, salvo le specifiche regole sull'azione causale del portatore del titolo.
  • L'offerta informale o la mera dichiarazione di disponibilità ad adempiere può essere sufficiente solo per le prestazioni dovute al momento del definitivo e, comunque, non supplisce alla mancanza di prova dell'adempimento delle somme già esigibili prima della proposizione della domanda.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico della decisione.
  • Quando un pagamento tramite titoli di credito è riconducibile, sulla base delle risultanze istruttorie, a un rapporto diverso da quello azionato, non si applicano i criteri suppletivi di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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