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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4917/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. I motivi (in un unico atto) sono quattro: 1) vizio di motivazione e illogicità circa la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), con contestazione del ruolo e della responsabilità attribuiti alla ricorrente (anche in relazione al dies a quo temporale e al carattere 'postino' della condotta); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), con censura per una mancata e netta distinzione tra associazione mafiosa e associazione finalizzata al narcotraffico e per l'erronea sovrapposizione degli elementi probatori; 3) violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 (aggravante applicata al reato di cui all'art. 74), con la tesi che la PACE agisse per interesse proprio e solo per il padre senza elementi di 'affectio societatis' o di comportamento tipicamente mafioso; 4) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sul cosiddetto "tempo silente" e sulla mancata considerazione della cessazione delle condotte contestate dal marzo 2018, con richiesta di valutare misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche, in parte prive dei requisiti di specificità richiesti per i ricorsi contro provvedimenti de libertate e, in parte, rivolte a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva illustrato gli elementi indiziari (intercettazioni, collegamenti con referenti del narcotraffico e con vertici della cosca, comportamento dopo l'arresto del padre, occultamento di stupefacente) e aveva motivato il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito dimostri la piena intraneità della ricorrente al sodalizio mafioso e il suo contributo concreto alle finalità dell'associazione; in sede cautelare operano presunzioni e il controllo di legittimità è limitato alla verifica di illogicità manifeste della motivazione, non alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    La Corte conferma che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può concorrere con l'associazione di tipo mafioso quando l'organizzazione strutturi al proprio interno un assetto specificamente funzionale al narcotraffico; gli elementi indiziari possono supportare entrambi i titoli di reato se congruamente individuati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferita come circostanza aggravante applicata al reato di traffico di stupefacenti; la Corte osserva che l'eventuale contestazione dell'aggravante non incideva sulla legittimità della misura cautelare, essendo in ogni caso rispettati i limiti edittali e le presunzioni previste per i reati richiamati.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La descrizione sommaria del fatto ai fini cautelari deve indicare la norma violata e gli elementi di fatto da cui si desumono gli indizi; la Corte ricorda che nella fase cautelare l'addebito può avere profili di fluidità purché chiarisca fulcro e coordinate essenziali dell'accusa.

  • art. 581, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesta di specificità del ricorso in materia cautelare: il ricorso in Cassazione deve contenere un confronto puntuale e motivato con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità sui provvedimenti de libertate.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzioni in tema di esigenze cautelari per determinati reati (richiamate dalla Corte quale elemento che rende comunque compatibile la custodia cautelare).

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Indicazioni sulla durata massima della custodia cautelare in relazione ai diversi stadi del procedimento e al massimo edittale del reato; la Corte osserva che la durata prevista rimane compatibile anche in assenza dell'aggravante contestata.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sul pericolo di reiterazione: il Tribunale ha indicato elementi fattuali tali da giustificare il rischio di reiterazione e la Corte ha ritenuto la relativa motivazione congrua.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla tipologia dei reati che legittimano specifiche presunzioni in materia cautelare.

Massime di principio

  • Contro provvedimenti cautelari il ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre un confronto puntuale con la motivazione impugnata; censure generiche o basate su rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità, in materia de libertate, non rivaluta gli elementi fattuali o il peso degli indizi: sindaca solo l'eventuale illogicità manifesta o la violazione di norme di diritto.
  • La qualificazione tra associazione mafiosa (art. 416-bis) e associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) può concorrere: è ammissibile il cumulo dei reati quando il sodalizio mafioso struttura al proprio interno un assetto specificamente funzionale al narcotraffico.
  • La contestazione di aggravanti che non incide sulla sussistenza dei presupposti della misura cautelare (an, quomodo, limiti edittali necessari) può essere priva di interesse e quindi inammissibile se non rilevante per la legittimità della misura.
  • Nella fase cautelare è sufficiente che l'addebito sia descritto in modo tale da permettere all'indagato di conoscere il fulcro dell'accusa; non è necessario il livello di dettaglio previsto per l'imputazione in dibattimento.
  • Per motivare la sussistenza del pericolo di reiterazione è necessario indicare elementi concreti e attuali (comportamenti dopo arresti dei referenti, modalità operative, occultamento di materiale, ecc.); la sola giovane età o l'assenza di condanne non sono di per sé determinanti per escludere il pericolo.
  • Le richieste di misure meno afflittive richiedono una concreta e specifica argomentazione che dimostri l'adeguatezza delle stesse rispetto agli elementi di pericolosità indicati dal giudice di merito.

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