Cassazione Penale, Sentenza n. 44917/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cannone ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari dal 10 al 26 febbraio 2018. Gli arresti erano stati disposti dal G.i.p. per il sospetto reato connesso a presunte operazioni immobiliari con Benedetto Bacchi (riferimento agli artt. 81 cpv. e 648-bis c.p.). Il Tribunale del riesame annullò l'ordinanza il 26 febbraio 2018 e successivamente, il 14 novembre 2019, Cannone fu assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" (sentenza irrevocabile il 30/09/2020). La Corte d'appello, con l'ordinanza del 9/2/2023, respinse la domanda di riparazione ritenendo che Cannone avesse dato causa alla privazione della libertà con comportamento gravemente colposo (avendo cercato finanziamenti da Bacchi), e sostenendo che l'elemento oggettivo del reato sarebbe comunque emerso nelle indagini (tracciabilità dei rapporti e apporto finanziario di Bacchi). La difesa denunciò vizi di motivazione e contraddizioni, producendo documentazione contrattuale; il Procuratore Generale in Cassazione ha chiesto l'annullamento e rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato motivazione contraddittoria e carente della Corte d'appello (contrasto tra l'affermazione dell'assenza di "mezzi contrattuali" e l'esistenza, in atti, di contratti prodotti dalla difesa) e ha richiamato la distinzione tra ingiustizia sostanziale e formale ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ritenendo verosimilmente applicabile il comma 2 (ingiustizia formale). Ha inoltre stabilito che la Corte territoriale non ha chiarito se l'annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del riesame si sia fondato su nuovi elementi forniti dalla difesa o su una diversa valutazione degli stessi elementi: se l'annullamento è derivato da una diversa valutazione degli stessi elementi, la condotta dell'imputato (anche se dolosa o gravemente colposa) non può essere considerata causa ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
riguarda l'"ingiusta privazione della libertà personale" e distingue ipotesi di ingiustizia sostanziale (comma 1) e ingiustizia formale (comma 2)
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 314 (in particolare il comma 2) e ha richiamato la distinzione tra ingiustizia sostanziale e formale, sottolineando che l'accertamento dell'assenza ab origine delle condizioni per la misura cautelare preclude di valutare la condotta dell'imputato come causa ostativa al risarcimento se il riesame ha operato una diversa valutazione degli stessi elementi.
art. 273 cod. proc. pen.
menzionato come parte delle "condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280"
Gli artt. 273 e 280 individuano le condizioni per la applicazione delle misure cautelari; la loro mancanza, se accertata irrevocabilmente, può configurare ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2.
art. 280 cod. proc. pen.
menzionato insieme all'art. 273 come riferimento alle condizioni di applicabilità della misura cautelare
Viene richiamato per affermare che la sussistenza delle condizioni previste per le misure cautelari va chiarita e, se mancanti, legittimano la riparazione per ingiusta detenzione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
invocato dalla difesa per dedurre vizi di motivazione
La censura dei vizi di motivazione (art. 606, lett. e) è stata considerata pertinente: la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello contraddittoria e insufficiente, giustificando l'annullamento.
art. 81 c.p. e art. 648-bis c.p.
la misura cautelare era stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli "artt. 81 cpv. e 648 bis cod. pen."
Si tratta dei reati che avevano giustificato l'indagine e la misura cautelare iniziale; la corte osserva che l'assoluzione pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste" rende più rilevante l'accertamento dell'ingiustizia della detenzione, ma la valutazione finale sull'efficacia causale della condotta dell'imputato richiede chiarimenti sulla vicenda istruttoria e sul ruolo dei documenti contrattuali e delle prove.
Massime di principio
- La domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione può essere accolta quando la misura cautelare viene annullata e l'imputato è prosciolto con formule che escludono il fatto (es. "perché il fatto non sussiste"), salvo che risulti che l'imputato abbia causato la custodia con dolo o colpa grave.
- Se l'annullamento della misura cautelare è frutto di una diversa valutazione degli stessi elementi già a disposizione del giudice della cautela, la condotta dell'imputato (anche se dolosa o gravemente colposa) non può essere ritenuta efficace causa ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione.
- La Corte territoriale deve motivare con chiarezza e coerenza: non sono ammesse affermazioni contraddittorie (es. affermare simultaneamente la mancanza di "mezzi contrattuali" e l'esistenza di numerosi contratti in atti). La carenza motivazionale giustifica l'annullamento e il rinvio.
- La distinzione tra ingiustizia sostanziale (art. 314, comma 1) e ingiustizia formale (art. 314, comma 2) è cruciale per inquadrare il caso e valutare l'effetto dell'eventuale condotta colposa o dolosa dell'interessato.
- La produzione di documenti probatori (contratti, bonifici ecc.) può essere decisiva per confutare l'allegazione che l'imputato abbia dato causa alla custodia cautelare. Il giudice deve valutare se tali elementi erano già disponibili al giudice della cautela o sono stati acquisiti successivamente.
- In situazioni analoghe, il giudice di merito deve accertare e chiarire specificamente se l'annullamento/revocazione della misura cautelare dipese da nuovi elementi prodotti dall'imputato o da una diversa valutazione degli stessi elementi: la risposta determina se sussiste o meno la causa ostativa al risarcimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44897/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44898/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44900/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44903/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44904/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44905/2023 del 08/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →