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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del diniego definitivo pratica edilizia CE 166/2018 Comune di Vasto, richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per lavori di variazioni prospettiche e muro contro terra esterno, in Vasto via delle Croci fg 37 part. 1515, part 1516 sub 2;

Giustizia amministrativa202000213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria per opere consistenti in un muro di contenimento, modifiche prospettiche, nuove aperture, balconata, gradinata e nuovo solaio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva eseguito senza titolo edilizio opere su un immobile sito nel Comune di Vasto, comprendenti lo sbancamento di circa 130 metri cubi di terreno e la realizzazione di un muro di contenimento lungo 10 metri e alto 4 metri, nonché modifiche prospettiche con nuove aperture, una balconata con gradinata, parziale demolizione di murature portanti e un nuovo solaio. Aveva quindi presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria, successivamente respinta dal Comune. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione del procedimento e degli artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento ed eccesso di potere, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 23 delle NTA del Piano di Recupero del Centro Storico. Secondo il ricorrente, le opere avrebbero costituito un unitario intervento di riqualificazione e ristrutturazione edilizia finalizzato alla storicizzazione del fabbricato, ammesso dall’art. 23 NTA PRCS, mentre il Comune le avrebbe erroneamente qualificate come nuove costruzioni non consentite dall’art. 91 NTA PRG. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la bonifica del terreno non fosse un’opera autonoma e che il diniego fosse insufficientemente motivato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato il diniego e infondate le censure. Quanto al muro di contenimento, ha affermato che una struttura lunga 10 metri e alta 4 metri non è assimilabile a una semplice recinzione né ha natura pertinenziale, poiché modifica l’assetto urbanistico dei luoghi; essa costituisce pertanto intervento di nuova costruzione subordinato a permesso di costruire. La sanatoria non era conseguibile perché l’opera risultava urbanisticamente non conforme all’art. 91 NTA PRG, che non contempla le nuove costruzioni tra le tipologie ammesse. Il Collegio ha inoltre rilevato che il muro era collegato alla nuova balconata mediante una scalinata e che l’intervento complessivo aveva comportato modifiche prospettiche, nuove aperture, un balconcino e un terrazzino, in contrasto con l’art. 91, comma 2.1, NTA PRG, secondo cui le nuove aperture devono essere in asse con quelle dei piani superiori. Ha poi valorizzato la mancata presentazione della pratica antisismica prevista dalla legislazione regionale, ritenuta necessaria in ragione degli interventi su muri portanti e solai. L’art. 23 NTA PRCS è stato ritenuto non pertinente: dalla relazione tecnica integrativa emergeva che l’immobile, costruito negli anni Cinquanta, era privo di caratteristiche storiche particolari e di elementi storici cui conformarsi, sicché mancava la finalità di storicizzazione richiesta dalla disciplina. La collocazione dell’immobile in zona A1 del centro storico non era stata specificamente contestata. Il Comune, non costituito, non è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione alla correttezza del procedimento, all’obbligo di motivazione e alla partecipazione, ma il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego e infondate le relative censure.

  • art. 23 NTA del Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Vasto

    La previsione sulle nuove opere parziali finalizzate alla storicizzazione del fabbricato non è applicabile a un immobile degli anni Cinquanta privo di caratteristiche storiche particolari e di elementi storici cui conformarsi.

  • art. 91 NTA del PRG del Comune di Vasto

    “Tipologie di intervento ammesse”

    La disposizione non ammette le nuove costruzioni nella zona interessata e limita le nuove aperture, che devono essere in asse con quelle dei piani superiori; il contrasto con tale disciplina impedisce la sanatoria delle opere.

  • art. 91, comma 2.1, NTA del PRG del Comune di Vasto

    “E’ consentito il ripristino delle aperture originarie. Le nuove aperture devono essere in asse con quelle dei piani superiori”

    Le nuove aperture realizzate, unitamente alle ulteriori modifiche prospettiche, sono state ritenute incompatibili con la disciplina della zona A1.

  • l.r. 28/2011 Abruzzo

    Il mancato deposito della pratica antisismica è stato ritenuto ostativo, poiché gli interventi riguardavano muri portanti e solai.

Massime di principio

  • Un muro di contenimento di rilevanti dimensioni, per lunghezza, altezza e incidenza sulla conformazione dei luoghi, non è una semplice recinzione né una pertinenza, ma un intervento di nuova costruzione subordinato a permesso di costruire.
  • La sanatoria edilizia non può essere rilasciata quando l’opera, qualificata come nuova costruzione, è urbanisticamente non conforme alle tipologie di intervento ammesse dallo strumento urbanistico vigente.
  • La valutazione della conformità urbanistica deve riguardare l’intervento nella sua concreta consistenza complessiva, comprese le opere connesse e le modifiche prospettiche, senza che la loro eventuale riconduzione a un più ampio progetto di riqualificazione ne elimini l’autonoma rilevanza urbanistica.
  • La disciplina urbanistica che consente interventi finalizzati alla storicizzazione di un fabbricato non è applicabile quando l’immobile è privo di caratteristiche storiche e di elementi originari cui l’intervento possa conformarsi.
  • La mancanza degli adempimenti antisismici prescritti per opere incidenti su muri portanti e solai costituisce un ulteriore elemento ostativo alla regolarizzazione edilizia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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