Ordinanza n. 330/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che comunica la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa individuale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del 15 maggio 2026 con cui è stata comunicata la sussistenza, nei suoi confronti, di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 d.lgs. 159/2011. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso, limitandosi a indicare l’impugnazione dell’atto e la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che il provvedimento impugnato ha natura vincolata e ha considerato la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 18 dicembre 2025. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che gli eventuali pregiudizi patrimoniali possano essere fatti valere nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
sussistono per le motivazioni sopraindicate delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Il provvedimento prefettizio è ricondotto alle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla disposizione; il TAR valorizza, in sede cautelare, la natura vincolata dell’atto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il provvedimento prefettizio impugnato è qualificato come vincolato e il giudice richiama elementi giudiziari sopravvenuti o comunque rilevanti, la domanda di sospensione può essere respinta, impregiudicata la valutazione di merito, in assenza di un apprezzabile fumus di illegittimità.
- Il periculum in mora non sussiste, ai fini della sospensione cautelare, quando i pregiudizi prospettati siano esclusivamente patrimoniali e possano essere fatti valere nella successiva fase di merito.
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