Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 330/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che comunica la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa individuale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del 15 maggio 2026 con cui è stata comunicata la sussistenza, nei suoi confronti, di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 d.lgs. 159/2011. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso, limitandosi a indicare l’impugnazione dell’atto e la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che il provvedimento impugnato ha natura vincolata e ha considerato la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 18 dicembre 2025. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che gli eventuali pregiudizi patrimoniali possano essere fatti valere nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    sussistono per le motivazioni sopraindicate delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    Il provvedimento prefettizio è ricondotto alle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla disposizione; il TAR valorizza, in sede cautelare, la natura vincolata dell’atto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando il provvedimento prefettizio impugnato è qualificato come vincolato e il giudice richiama elementi giudiziari sopravvenuti o comunque rilevanti, la domanda di sospensione può essere respinta, impregiudicata la valutazione di merito, in assenza di un apprezzabile fumus di illegittimità.
  • Il periculum in mora non sussiste, ai fini della sospensione cautelare, quando i pregiudizi prospettati siano esclusivamente patrimoniali e possano essere fatti valere nella successiva fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.