Sentenza n. 1625/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la Carta Docente e ad accreditarvi € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da spendere secondo le finalità previste dalla legge. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute, in conformità al giudicato, comprensive dell’accredito sulla Carta Docente e degli accessori riconosciuti dal titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere l’incarico obbligatorio e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di impartire all’amministrazione le prescrizioni necessarie, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta Docente, cui deve conformarsi l’esecuzione della condanna civile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale per il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione non sia stata eseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine specifico, prescrivendo il puntuale e integrale rispetto del dispositivo del giudicato, inclusi gli accessori eventualmente riconosciuti a titolo di interessi e rivalutazione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo, individuandolo anche nel dirigente dell’amministrazione inadempiente competente per materia e consentendogli di delegare l’attività a personale munito delle necessarie competenze.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinate condanne pecuniarie, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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