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Sentenza

Sentenza del 26/06/2018 n. 2940 - Comm. Trib. Prov. Milano

Denuncia all'autorità giudiziaria - Consulente tributario - Culpa in eligendo - Culpa in vigilando - Sanzioni - Non punibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente sosteneva che le dichiarazioni fiscali non conformi alla contabilità fossero state predisposte e presentate dal consulente tributario senza sua responsabilità, e che la denuncia presentata contro il professionista dovesse comportare l'annullamento sia delle sanzioni sia dell'accertamento. La questione riguarda la distinzione tra responsabilità per le sanzioni, escludibile in presenza di estraneità del contribuente e di condotte fraudolente o illecite del consulente, e debenza del tributo accertato, che richiede comunque la prova dell'inesistenza o dell'erroneità della pretesa fiscale.

La decisione

La denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti del consulente tributario è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Non è stata invece ritenuta sufficiente per annullare l'avviso di accertamento: a tal fine il contribuente deve dimostrare la propria estraneità all'operato del professionista e l'effettività e l'efficacia dei controlli svolti sull'esecuzione dell'incarico. L'accertamento fiscale, quindi, può restare valido anche quando le sanzioni vengono annullate.

Norme richiamate

  • Principi in materia di responsabilità per le sanzioni tributarie e di culpa in eligendo e culpa in vigilando

    Il contribuente può ottenere l'esclusione delle sanzioni se dimostra di essere estraneo alla violazione e di aver adottato un controllo diligente sull'attività del consulente. La mera denuncia del professionista costituisce un elemento sufficiente per incidere sul provvedimento sanzionatorio nel caso descritto, ma non elimina automaticamente l'obbligazione tributaria.

  • Principio di non punibilità per assenza di colpevolezza del contribuente

    La responsabilità sanzionatoria richiede un profilo di colpevolezza riferibile al contribuente. L'illecito del consulente può escludere la punibilità del contribuente, ma non modifica di per sé la base imponibile né il tributo dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia del consulente tributario può essere sufficiente per ottenere l'annullamento delle sanzioni, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso di accertamento.
  • Per escludere le sanzioni, il contribuente deve dimostrare la propria estraneità alla violazione e l'assenza di culpa in eligendo o culpa in vigilando, documentando la scelta diligente del professionista e i controlli effettuati.
  • L'errore o l'illecito del consulente incide normalmente sulla punibilità, non sull'esistenza del debito d'imposta: il tributo resta dovuto se l'accertamento della maggiore imposta è fondato.
  • È opportuno conservare incarichi professionali, comunicazioni, documentazione contabile, verifiche delle dichiarazioni e ogni prova dei controlli svolti, perché la semplice fiducia riposta nel consulente non dimostra automaticamente l'estraneità del contribuente.

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