Cassazione Civile, Ordinanza n. 34949/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società assicurata aveva stipulato una polizza per rischi industriali con copertura per fenomeni atmosferici e condizioni aggiuntive per alluvione/allagamento. Dopo una forte grandinata, la merce collocata sotto una tettoia del proprio plesso industriale risultò irreversibilmente danneggiata. In giudizio chiedeva il pagamento dell'indennizzo, ma il Tribunale rigettò la domanda ritenendo operativa l'esclusione prevista dalla clausola sui fenomeni atmosferici per enti all'aperto, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e quanto in essi contenuto. La Corte d'appello rigettò comunque il gravame, confermando il diniego dell'indennizzo sulla base della clausola aggiuntiva relativa ad alluvione e allagamento, che escludeva i danni a enti mobili all'aperto e a merci poste a meno di 12 cm dal pavimento. Nel ricorso per cassazione la società assicurata deduceva, da un lato, violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c., sostenendo che le due clausole disciplinassero fattispecie diverse e che la clausola aggiuntiva dovesse ampliare la copertura rispetto a quella base; dall'altro, denunciava violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando sia la rilevata altezza inferiore a 12 cm della merce sia la qualificazione della tettoia come area all'aperto o comunque non integralmente protetta, assumendo che si trattasse di allegazioni non contestate e che nessuna norma imponesse pareti divisorie tra le campate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che l'interpretazione della Corte territoriale era plausibile e non atomistica, poiché aveva esaminato entrambe le clausole contrattuali e ne aveva ricostruito una diversa area di operatività: la clausola sui fenomeni atmosferici copriva i danni direttamente causati da grandine e vento, mentre la clausola aggiuntiva riguardava alluvione e allagamenti in genere, ma in entrambi i casi con esclusione delle merci o beni collocati all'aperto. Il primo motivo è stato quindi rigettato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sulla non contestazione non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c. perché non riportava in modo specifico gli atti e i passaggi processuali rilevanti; la doglianza sull'art. 116 c.p.c. era improponibile, risolvendosi in una critica alla valutazione del merito, e quella relativa alla conformazione delle tettoie investiva apprezzamenti fattuali non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
va applicato per ricostruire la comune intenzione delle parti, coordinando le clausole del contratto secondo il senso complessivo della dichiarazione negoziale.
art. 1363 c.c.
l'interpretazione sistematica è violata solo se il giudice si arresta a una lettura atomistica delle clausole; non vi è violazione quando le clausole sono esaminate congiuntamente e il loro senso è ricavato dal testo complessivo.
art. 1370 c.c.
richiamato come parametro ermeneutico invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove o decide su prove non introdotte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio formalmente denunciato per violazione di legge sostanziale e processuale nei due motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente e trascrivere gli atti rilevanti quando si deduce la violazione del principio di non contestazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una polizza assicurativa il giudice deve coordinare le clausole tra loro e ricostruire l'assetto complessivo della copertura; non è violato l'art. 1363 c.c. se la decisione esamina entrambe le clausole e ne ricava un diverso ambito applicativo, anche se una di esse amplia la garanzia rispetto all'altra.
- La censura di violazione dell'interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa plausibile a quella accolta dal giudice di merito: se l'interpretazione prescelta è ragionevole e non contraddittoria, essa è insindacabile in cassazione.
- La violazione del principio di non contestazione richiede, in cassazione, la puntuale indicazione degli atti processuali e dei passaggi difensivi rilevanti; senza tale specificità la doglianza è inammissibile.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con la critica al modo in cui il giudice ha valutato le prove; è deducibile solo quando il giudice abbia applicato un criterio legale di valutazione diverso da quello prescritto o abbia attribuito efficacia a prove non consentite.
- In sede di legittimità non sono sindacabili gli apprezzamenti di fatto relativi alle caratteristiche materiali dei luoghi o dei beni, salvo che la motivazione sia mancante, incoerente in modo radicale o affetta da vizi motivazionali nei limiti attualmente consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →