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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00074/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in estensione ex art. 147, comma 5, l. fall., di una presunta supersocietà di fatto composta da una società già fallita in liquidazione e da una società unipersonale insieme ad alcune persone fisiche della stessa famiglia. La Corte d'appello ha accolto il reclamo dei soggetti attinti dal fallimento estensivo, escludendo la supersocietà di fatto sul rilievo che i dati allegati dalla curatela descrivevano piuttosto un uso abusivo della società fallita da parte degli asseriti partecipi, con prevalenza dell'interesse di questi ultimi e difetto di affectio societatis; ha inoltre ritenuto non riproposta in reclamo la domanda subordinata di fallimento della holding di fatto e ha condannato la curatela alle spese. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 147 l. fall. e dell'art. 2247 c.c., per avere la Corte territoriale negato la supersocietà di fatto nonostante indizi gravi, precisi e concordanti di fondo comune, progetto economico comune, partecipazione a utili e perdite, commistione patrimoniale e identità di attività, sedi, segni distintivi e personale; (2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica, per non avere considerato specifici elementi fattuali dedotti dalla curatela; (3) violazione degli artt. 18 l. fall. e 346 c.p.c., per avere ritenuto non riproposta la domanda subordinata di declaratoria di fallimento della cd. holding di fatto; (4) violazione di norme in tema di spese e responsabilità aggravata, motivo poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, unitariamente esaminati, affermando che il giudice di appello non ha applicato correttamente i principi sull'accertamento della supersocietà di fatto e non ha svolto un esame concreto e approfondito dei requisiti dell'art. 2247 c.c. e della giurisprudenza richiamata. Ha inoltre accolto il terzo motivo, ritenendo specificamente riproposta in sede di reclamo la domanda subordinata di fallimento della holding di fatto, sicché non poteva considerarsi abbandonata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 147 l. fall.

    consente l'estensione del fallimento anche alla società di fatto occultata o alla supersocietà di fatto, ma richiede la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale e dei presupposti sostanziali del rapporto societario.

  • art. 2247 c.c.

    la società richiede conferimento di beni o servizi, esercizio in comune di un'attività economica e divisione degli utili; nella fattispecie la Corte richiama tali requisiti per verificare la sussistenza di una supersocietà di fatto.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte in modo specifico per evitare la presunzione di rinuncia; il mero richiamo generico non basta.

  • art. 18 l. fall.

    nel reclamo fallimentare opera un effetto devolutivo pieno, ma resta necessaria una riproposizione specifica delle domande subordinate non esaminate.

  • art. 2497-septies c.c.

    è richiamato come base per la possibilità che un rapporto societario di fatto evolva in una situazione di direzione unitaria o abuso nell'ambito di un gruppo.

  • art. 2497-sexies c.c.

    è richiamato unitamente all'art. 2359 c.c. per descrivere la rilevanza dell'eterodirezione e del controllo di fatto.

  • art. 2359 c.c.

    è richiamato per individuare situazioni di controllo rilevanti ai fini dell'eterodirezione e dell'abuso societario.

  • art. 2265 c.c.

    la disciplina dell'esclusione di un socio da utili o perdite non impedisce pattuizioni o assetti, anche taciti, che regolino in modo difforme la partecipazione al rischio senza integrare per ciò solo nullità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per dare atto del deposito delle memorie nel procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla colpa nella proposizione dell'iniziativa fallimentare; il motivo è rimasto assorbito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 147

    richiamato nel quarto motivo in tema di spese e contributo unificato; la questione è stata assorbita.

Massime di principio

  • L'art. 147, comma 5, l. fall. può essere applicato in via estensiva alla cd. supersocietà di fatto, ma solo se sia rigorosamente provato un effettivo rapporto societario tra i soggetti coinvolti, con comune intento di esercizio in comune dell'impresa e partecipazione al rischio e ai risultati.
  • La mera circostanza che una o più società siano usate in modo abusivo nell'interesse di chi le controlla non esclude automaticamente la possibile esistenza di una società di fatto: occorre verificare, in concreto, se l'originaria affectio societatis sia evoluta o si sia tradotta in un rapporto societario abusato, oppure se la situazione configuri soltanto una holding di fatto.
  • Ai fini della prova della società di fatto, possono rilevare anche presunzioni semplici, ma il giudice deve esaminare specificamente tutti gli indizi dedotti e non può limitarsi a un richiamo astratto di massime giurisprudenziali o a formule apodittiche sulla prevalenza dell'interesse dei controllanti.
  • Nel reclamo fallimentare, la riproposizione delle domande subordinate non accolte in primo grado deve essere specifica e idonea a manifestare la volontà di ottenere una decisione sul punto; tuttavia, tale specificità può risultare anche dal richiamo alle conclusioni già formulate nel precedente grado, se il contesto processuale rende univoco l'intento della parte.
  • La domanda subordinata non esaminata perché assorbita in primo grado non si intende rinunciata per il solo fatto che, in sede di reclamo, la parte resistente chieda in via principale il rigetto del gravame e, in subordine, richiami espressamente le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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