Ordinanza n. 14638/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione per una classe di concorso, con contestuale impugnazione, per quanto occorrer possa, della risoluzione del rapporto di lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui si è concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, riferita a un percorso di abilitazione su una classe di concorso. Dal testo emerge che nel ricorso è stata dedotta una disparità di trattamento rispetto ad altri docenti, indicati nel ricorso e in un allegato, ai quali sarebbe stato riconosciuto un titolo estero apparentemente analogo. La questione è stata esaminata anche alla luce del principio europeo di non discriminazione e della difficoltà di ritenere non equiparabili titoli precedentemente considerati paragonabili. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità che la ricorrente richieda al Ministero rumeno l’integrazione o la rettifica della propria “Adeverinta ministeriale”, affinché essa dia conto di quanto previsto nel “centralizzatore” ministeriale rumeno in ordine all’attrazione delle qualifiche “Limba şi literatura italiană” e “Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă” nella “Filologia”.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha disposto l’acquisizione di una motivata relazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, diretta a chiarire la ragione della disparità di trattamento prospettata dalla ricorrente rispetto ai docenti indicati nel ricorso e nell’allegato, ai quali sarebbero stati riconosciuti titoli esteri apparentemente analoghi. L’Amministrazione dovrà tenere conto del principio europeo di non discriminazione e spiegare come sia possibile considerare non equiparabili titoli in precedenza ritenuti comparabili. Il Collegio ha altresì posto a carico della ricorrente l’iniziativa di chiedere al Ministero rumeno l’integrazione o la rettifica dell’“Adeverinta ministeriale”, per chiarire la riconducibilità delle qualifiche indicate alla “Filologia”. Il TAR si è riservato ogni valutazione in rito e nel merito all’esito dell’istruttoria, precisando che terrà conto dell’esito degli incombenti anche ai fini dell’art. 64 c.p.a. e della regolazione delle spese di lite. È stata fissata una nuova udienza pubblica per il 23 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Il Collegio richiama la norma ai fini delle valutazioni che potranno essere effettuate all’esito degli incombenti istruttori disposti.
Massime di principio
- Quando il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera è contestato per disparità di trattamento rispetto a titoli apparentemente analoghi già riconosciuti, l’amministrazione deve fornire una motivazione specifica e documentata sulle ragioni della diversa valutazione.
- Nel valutare il riconoscimento di titoli o formazioni professionali estere, l’amministrazione deve considerare il principio europeo di non discriminazione e spiegare adeguatamente eventuali differenze di trattamento tra situazioni comparabili.
- Quando la documentazione relativa a un titolo professionale estero non chiarisce la corrispondenza tra le qualifiche indicate e la classificazione prevista dall’ordinamento dello Stato d’origine, il giudice può disporre che l’interessato richieda all’autorità straniera l’integrazione o la rettifica della documentazione.
- In presenza di profili istruttori rilevanti per verificare la comparabilità di titoli esteri e la disparità di trattamento denunciata, il giudice amministrativo può rinviare ogni valutazione in rito e nel merito all’esito dell’istruttoria, riservando anche la decisione sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1766/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1774/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 4180/2026 - Milano, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14644/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14666/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14667/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →