Ordinanza n. 127/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza 27 novembre 2025, n. 38, adottata dal Comune di Montespertoli, avente a oggetto “comunicazione di inefficacia delle attestazioni certificate di agibilità parziale e contestuale avvio del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi al progetto asseverato con la S.C.I.A. n.665 del 24 novembre 2025”, previo avviso lasciato dal messo comunale, ritirata il 2 dicembre 2025 alla Sig.ra Letizia, il 3 dicembre 2025 ai coniugi Riccomi e Pestelli, il 15 dicembre al dott. Tesi; - di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al precedente, ancorché ignoto ai ricorrenti, e in particolare, della nota 6 novembre 2025, prot. n. 24525, di richiesta di documentazione integrativa, ove di contenuto conforme al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha dichiarato inefficaci attestazioni certificate di agibilità parziale e ha avviato il procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi, con contestuale ordine di demolizione delle opere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari acquirenti)
Prevale il privato
La controversia
Quattro privati hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza comunale n. 38 del 27 novembre 2025, con la quale il Comune di Montespertoli ha dichiarato l’inefficacia delle attestazioni certificate di agibilità parziale e ha contestualmente avviato il procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità al progetto asseverato con SCIA. È stata inoltre impugnata la nota comunale di richiesta di documentazione integrativa e ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo apprezzabile il periculum in mora derivante alle parti private dall’ordinanza impugnata, in ragione della loro qualità di acquirenti delle unità abitative, dell’ordine di demolizione delle opere e della dichiarazione di inefficacia delle attestazioni asseverate di agibilità parziale. Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, il pregiudizio privato è stato ritenuto meritevole di tutela. L’efficacia dell’ordinanza comunale n. 38/2025 è stata quindi sospesa fino alla definizione del giudizio di merito, con fissazione della relativa udienza pubblica per marzo 2027. Ogni ulteriore decisione è stata espressamente riservata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in ragione del pregiudizio grave derivante dalla sua esecuzione e del bilanciamento degli interessi.
SCIA
L’ordinanza impugnata incideva sulle opere oggetto del progetto asseverato con SCIA n. 665 del 24 novembre 2025; il testo non indica una specifica disposizione normativa applicata alla SCIA.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando l’esecuzione dell’atto determina un pregiudizio apprezzabile per la parte privata, valutato anche attraverso il bilanciamento degli interessi coinvolti.
- L’ordine di demolizione delle opere e la contestuale inefficacia delle attestazioni di agibilità parziale costituiscono elementi idonei a integrare, in astratto e ai fini cautelari, un pregiudizio meritevole di apprezzamento per gli acquirenti delle unità abitative.
- L’accoglimento della domanda cautelare non anticipa la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato, quando il giudice riserva ogni ulteriore valutazione alla fase di merito.
Come è indicizzato
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