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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- del 06/06/2024 emesso dall’Ufficio per l’Immigrazione della Questura di Pavia, con cui è stato disposto il rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202402120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo fondato sull'asserita insufficienza del reddito e richiamante una segnalazione penale e la cancellazione anagrafica per irreperibilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2019 domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura di Pavia aveva respinto l'istanza ritenendo non dimostrata la disponibilità di un reddito da fonte lecita almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale, rilevando inoltre una segnalazione per atti persecutori e la cancellazione anagrafica per irreperibilità. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis e dell'art. 3 l. 241/1990, per mancato contraddittorio e difetto di motivazione, nonché la violazione dell'art. 9 d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e il ritardo dell'amministrazione. Nel giudizio ha prodotto Modelli Unici relativi agli anni 2019-2023 e attestazioni dei pagamenti fiscali, dai quali risultava l'esercizio ancora in corso di un'attività autonoma e la produzione di redditi, sebbene la documentazione fiscale fosse stata presentata tardivamente per regolarizzare la posizione. Ha inoltre prodotto una comunicazione di ospitalità attestante una sistemazione abitativa a tempo indeterminato presso un nuovo indirizzo. In fase cautelare il TAR aveva disposto il riesame in contraddittorio, ma la Questura non vi aveva provveduto, limitandosi a depositare una nota di aggiornamento che ribadiva l'assenza di redditi successivi al 2019 e la dubbia presenza regolare in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'annullamento ai fini della rivalutazione della posizione. Ha ritenuto insufficiente l'istruttoria sul requisito reddituale, poiché l'amministrazione aveva affermato l'assenza di redditi leciti senza esaminare adeguatamente i Modelli Unici relativi agli anni 2019-2023 e i pagamenti fiscali, né verificare, anche mediante ulteriori accertamenti e nel contraddittorio con l'interessato, l'entità dei redditi effettivamente prodotti. Ha rilevato inoltre un difetto di istruttoria e motivazione quanto alla segnalazione per atti persecutori, non seguita dall'avvio di un'azione penale e non risultante dal casellario giudiziale come pendenza, nonché quanto alla situazione abitativa: la comunicazione di ospitalità documentava una nuova sistemazione, ma l'amministrazione non aveva svolto verifiche al riguardo. Il giudice ha quindi imposto alla Questura di riesaminare la domanda alla luce degli elementi emersi e delle ulteriori verifiche eventualmente necessarie, senza riconoscere direttamente il diritto al rilascio del titolo. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998

    la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

    Il richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, se unico componente del nucleo familiare, deve dimostrare la disponibilità di un reddito almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale; la verifica deve essere effettiva e adeguatamente istruita, considerando gli elementi documentali relativi ai redditi leciti prodotti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto è stata dedotta, ma il giudice non l'ha esaminata espressamente, assorbendola.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve motivare adeguatamente l'accertamento dei presupposti rilevanti; nel caso concreto la motivazione è risultata insufficiente perché fondata sull'assenza di redditi senza adeguate verifiche sulla documentazione prodotta e sulla situazione abitativa.

  • art. 612-bis, comma 1, c.p.

    La mera segnalazione per atti persecutori, non sfociata nell'avvio di un'azione penale e non risultante come pendenza dal casellario giudiziale, non è stata ritenuta sufficiente, senza ulteriori accertamenti e motivazione, a fondare il diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la verifica del requisito reddituale deve essere concreta, attuale e completa; l'amministrazione non può fondare il diniego sulla mera assenza di dati reddituali presenti nelle proprie banche dati quando l'interessato produca documentazione idonea a dimostrare redditi leciti effettivamente maturati, anche se dichiarati o regolarizzati tardivamente.
  • La documentazione fiscale formata o prodotta dopo l'adozione del diniego può essere valutata quando si riferisca a redditi già esistenti nel periodo rilevante; l'amministrazione deve esaminarla e, se necessario, svolgere ulteriori verifiche nel contraddittorio con l'interessato.
  • Un diniego fondato sull'insufficienza reddituale è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se l'amministrazione non verifica adeguatamente l'entità dei redditi risultanti dalla documentazione fiscale e dai relativi pagamenti, limitandosi ad affermare l'assenza di reddito sulla base delle banche dati disponibili.
  • La mera segnalazione all'autorità giudiziaria per un reato, non seguita dall'avvio di un'azione penale e non risultante come pendenza dal casellario giudiziale, non può essere valorizzata nel diniego senza una specifica istruttoria e una motivazione idonea a chiarirne la rilevanza.
  • Quando il diniego richiami la cancellazione anagrafica per irreperibilità, l'amministrazione deve verificare e considerare la successiva documentazione relativa alla sistemazione abitativa dell'interessato; l'omessa verifica della nuova ospitalità determina difetto di istruttoria e motivazione.
  • L'accoglimento per difetto di istruttoria e motivazione sul requisito del permesso di soggiorno UE comporta il riesame della domanda da parte dell'amministrazione, ma non attribuisce direttamente al richiedente il diritto al rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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