Cassazione Penale, Sentenza n. 12315/2026 del 01/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30/04/1992 n. 285. Il ricorrente, mediante difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto mancante la dichiarazione/elezione di domicilio e lo specifico mandato ad impugnare. Si sosteneva che la sentenza di primo grado e il decreto di citazione attestavano la dichiarazione di domicilio e che la nomina iniziale del difensore di fiducia conteneva il mandato ad impugnare. Inoltre si richiamava la legge 9/8/2024 n.114 nella parte in cui avrebbe eliminato l'obbligo del mandato per il difensore di fiducia e si invocava l'applicazione della norma penale/processuale più favorevole ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui, alla data di proposizione dell'appello (30/05/2023), l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. richiedeva il deposito, a pena d'inammissibilità, di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha precisato che il mandato deve essere successivo alla sentenza e depositato contestualmente all'atto di impugnazione, e che la presenza della dichiarazione di domicilio nella sentenza di primo grado o nella nomina originaria del difensore non sostituisce l'adempimento richiesto. Ha inoltre osservato che la modifica legislativa del 25/08/2024 vale solo per impugnazioni proposte dopo tale data (e quindi non rilevante nel caso di specie). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
art. 116 d.lgs. 30/04/1992 n. 285
Norma sostanziale relativa all'illecito per cui l'imputato è stato condannato; non rilevante per la valutazione formale di ammissibilità dell'impugnazione.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede, per l'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, la condizione di ammissibilità dell'impugnazione consistente nel deposito, a pena d'inammissibilità, di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; il mandato deve essere contestuale all'atto di impugnazione.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2 lett. o))
Legge 9/8/2024 n. 114, in vigore dal 25/08/2024
Ha modificato l'art. 581, comma 1-quater, escludendo l'obbligo del deposito dello specifico mandato ad impugnare quando l'atto è proposto dal difensore di fiducia (l'obbligo permane se l'atto è proposto dal difensore d'ufficio). La modifica ha effetto solo per le impugnazioni proposte successivamente alla sua entrata in vigore.
Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (depositata 2025)
Sentenza n. 13808 del 24/10/2024, depositata 2025
Ha precisato che la disciplina del contenuto formale dell'atto d'impugnazione è normativa istantanea e che, per individuare quale testo legge applicare, occorre riferirsi alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto (principio di cui all'art. 11 preleggi).
art. 2 cod. pen.
Principio della legge penale più favorevole; invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della modifica favorevole del 2024, ma la Corte ha ritenuto che la norma favorevole non fosse applicabile perché l'atto era stato compiuto prima della modificazione normativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente il versamento di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte per motivare l'applicazione delle sanzioni e la valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione dell'ammenda; utilizzata per escludere elementi che giustifichino l'attenuazione dell'onere.
Massime di principio
- Verificare sempre la normativa vigente alla data di proposizione dell'atto processuale: le modifiche legislative hanno efficacia solo per gli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore.
- Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, se la normativa vigente al momento della proposizione dell'appello richiede il deposito di uno specifico mandato ad impugnare contenente dichiarazione/elezione di domicilio, tale mandato deve essere rilasciato dopo la sentenza e depositato contestualmente all'atto di impugnazione; documenti anteriori (nomina iniziale del difensore, indicazioni nella sentenza di primo grado o nel decreto di citazione) non sostituiscono l'adempimento.
- Se la legge successiva elimina o modifica un requisito formale per l'ammissibilità dell'impugnazione, la nuova disciplina si applica soltanto alle impugnazioni compiute dopo l'entrata in vigore della legge; non è automaticamente retroattiva salvo espressa previsione e salvo che l'applicazione retroattiva non sia imposta dal principio di favore della legge penale più favorevole e dalla natura della norma.
- Quando si assiste un imputato assente, è prudente ottenere e depositare al momento dell'impugnazione un mandato specifico ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, salvo che la normativa vigente esenti espressamente il difensore di fiducia da tale obbligo.
- L'inammissibilità formale di un'impugnazione comporta conseguenze economiche (spese processuali e, eventualmente, somme a favore della Cassa delle Ammende); è dunque essenziale curare gli aspetti formali e temporali dell'impugnazione per evitare l'annullamento per inammissibilità.
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