Sentenza n. 15008/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del Provvedimento di Esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 allievi finanzieri - anno 2025 emesso dalla Guardia di Finanza - Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel corpo del suddetto concorso, in data 17/04/2026 e consegnato in pari data, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato giudicato inidoneo ad esito dell'Accertamento dell'idoneità attitudinale ed escluso ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Bando di Concorso; nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso, conseguente o conseguenziale, ancorché sconosciuto, ivi compresi gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Sottocommissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/7/2026: - di tutti gli atti oggetto dell’accesso agli atti effettuato dal Ricorrente in data 03/07/2026 presso la Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Contenzioso come da Verbale redatto in pari data ed in particolare: delle Risultanze relative al questionario BFQ-2 rapporto interpretativo del 16.04.2026; della Relazione dei Periti selettori e dello Psicologo e risultanze finali e giudizio di inidoneità; della Relazione dello psicologo sulle risultanze testologiche del 16.04.2026, nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso, conseguente, ancorché sconosciuto ivi compreso ogni altro atto, verbale, scheda o elaborato istruttorio contenuto nel fascicolo personale n. 000053, posto a base del giudizio finale di non idoneità oggetto di accesso agli atti e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale adottato dalla Sottocommissione nell'ambito del concorso per 1.985 allievi finanzieri, deducendo, con il ricorso introduttivo, la violazione dell'art. 15 del bando, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza sugli accertamenti attitudinali e del d.m. n. 155/2000, nonché la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, il difetto assoluto e l'insufficienza della motivazione, la contraddittorietà, l'illogicità, l'erroneità, il travisamento dei fatti e l'eccesso di potere. Dopo l'accesso agli atti, ha proposto motivi aggiunti deducendo il contrasto tra le risultanze del questionario BFQ-2, del questionario biografico, delle relazioni dello psicologo e dei periti selettori e del colloquio di approfondimento; il difetto di istruttoria; l'uso contraddittorio del BFQ-2, ritenuto indicativo di una presentazione falsata in senso positivo ma non dichiarato invalido; la violazione dei criteri tecnici di valutazione attitudinale; l'illogicità manifesta e l'inidoneità della motivazione per relationem.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio complessivo di non idoneità, poiché le risultanze dei test, dell'intervista con i periti selettori e del successivo colloquio psicologico erano convergenti nell'evidenziare criticità nelle aree intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, gestionale, emotiva e dell'assunzione del ruolo. Non ha ravvisato contraddizioni tra le diverse valutazioni, provenienti da professionalità differenti, né tra il BFQ-2 e gli ulteriori accertamenti. Il precedente superamento di prove attitudinali in altri concorsi e le positive valutazioni maturate durante il servizio nell'Esercito non sono stati ritenuti elementi idonei a invalidare il giudizio, in applicazione del principio di attualità della valutazione e della diversità tra l'accertamento concorsuale, volto a verificare la potenzialità futura rispetto allo specifico ruolo, e le valutazioni del servizio pregresso. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo del BFQ-2, poiché il profilo falsato in senso positivo non aveva raggiunto soglie tali da privare il test della sua utilità scientifica; il colloquio orale costituiva lo strumento di approfondimento e verifica delle eventuali forzature. Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, le censure avrebbero dovuto evidenziare irragionevolezza o travisamento con la necessaria evidenza, non ravvisati nel caso concreto. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15 del bando di concorso per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri - anno 2025
Disciplina gli accertamenti attitudinali e l'esclusione del candidato giudicato non idoneo.
artt. 2 e 3 d.m. 17 maggio 2000, n. 155
Norme regolamentari sull'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione del giudizio di non idoneità; il giudice ha ritenuto la motivazione sufficiente e intellegibile sulla base delle risultanze tecniche.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità attitudinale espresso in una procedura concorsuale è valutazione tecnico-discrezionale e deve essere sindacato dal giudice solo quando emergano, con adeguata evidenza, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà.
- La motivazione del giudizio di non idoneità attitudinale è sufficiente quando, anche attraverso le relazioni e gli atti istruttori richiamati, consente di individuare le specifiche criticità rilevate nelle diverse aree attitudinali e il percorso logico che conduce all'esclusione.
- Il giudizio attitudinale deve essere riferito alla performance del candidato nel momento e nella specifica procedura concorsuale in cui è effettuato; il precedente superamento di prove attitudinali in altri concorsi non vincola la commissione e non rende di per sé illogico un successivo giudizio negativo.
- Le positive valutazioni di servizio maturate presso un diverso corpo militare non impongono alla commissione concorsuale di formulare un giudizio favorevole, poiché le valutazioni periodiche del servizio pregresso e l'accertamento attitudinale concorsuale hanno funzione, oggetto, natura e finalità differenti e riguardano ruoli professionali diversi.
- Un test psicologico che evidenzi una possibile presentazione falsata in senso positivo può essere utilizzato nella valutazione attitudinale se non sono state raggiunte le soglie che ne determinano l'invalidità scientifica; le relative risultanze possono essere approfondite mediante il colloquio orale, anche per verificare eventuali forzature nell'autodescrizione del candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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