Cassazione Penale, Sentenza n. 20208/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale) con le aggravanti. Due motivi: 1) nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti successivi per irregolarità nella ricerca e nella notificazione all'estero (art. 169, 159, 160, 170 c.p.p.), con contestazione dell'indirizzo estero usato e della procedura postale (piego raccomandato rifiutato) e della tempestiva nomina del difensore di ufficio; 2) mancata traduzione degli atti all'imputato "alloglotta" e vizio di motivazione nella valutazione della sufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dell'HORLACHER (difesa deduceva che comunicazioni avvenivano in inglese, che non aveva rapporti diretti con il curatore e non era stato sentito nei luoghi delle indagini).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto entrambi i motivi. Sulla notifica all'estero: è stata ritenuta regolare la spedizione della raccomandata all'indirizzo in Germania e la sua restituzione per rifiuto legittimava la notificazione a mani del difensore; le deduzioni sull'incertezza dell'indirizzo erano generiche e non provate; la nomina anticipata del difensore non comportava di per sé nullità, purché la notificazione al difensore sia stata eseguita dopo l'inutil decorso del termine. Sulla lingua: la Corte ha ritenuto correttamente motivato il giudice di merito che aveva desunto la conoscenza dell'italiano dall'attività svolta in Italia, dalle deposizioni di testimoni (che riferivano disposizioni impartite in italiano) e dalle comunicazioni del curatore; le contestazioni difensive erano censure apodittiche e non allegazioni probatorie sufficienti. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 169 cod. proc. pen. (notificazioni all'imputato all'estero)
"se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore"
La Corte ha ritenuto che la spedizione della raccomandata all'indirizzo estero e la sua restituzione per rifiuto legittimano la successiva notificazione al difensore; il termine di 30 giorni tutela l'imputato ma la nomina preventiva del difensore non implica di per sé invalidità se la notificazione al difensore è stata eseguita correttamente.
art. 159 e art. 160 cod. proc. pen. (ricerche e dichiarazione di irreperibilità)
Richiamate dalla difesa per contestare l'adeguatezza delle ricerche dell'indirizzo; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia documentato l'erroneità dell'indirizzo e che quindi le ricerche e la procedura adottata non risultano viziate.
art. 170 cod. proc. pen. (notificazioni mediante posta)
Richiamato dalla difesa in relazione all'uso del servizio postale estero; la Corte ha ritenuto valida la procedura postale con restituzione per rifiuto attestata dall'ufficiale postale estero.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Citato dalla difesa per sostenere la necessità di sospensione del procedimento; la Corte non ha ritenuto applicabile tale argomento in modo da invalidare le notifiche o il prosieguo.
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. (efficacia dell'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio)
Richiamato per sostenere che l'elezione di domicilio senza il consenso del difensore d'ufficio sarebbe inefficace; la Corte ha osservato che la mera nomina non produce di per sé pregiudizio se la notificazione è stata regolarmente eseguita.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende per ricorso manifestamente infondato)
Base normativa per la condanna alle spese e all'ammenda, applicata per l'evidente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione all'estero mediante raccomandata è valida se risulta l'invio e la restituzione per rifiuto: la successiva notificazione al difensore è corretta e non invalida il processo.
- La mera contestazione generica dell'indirizzo estero o dell'esito delle ricerche non è sufficiente: spetta alla difesa provare l'errore o l'irregolarità documentabile.
- La nomina anticipata di un difensore d'ufficio non annulla automaticamente le notifiche; ciò che conta è che la notificazione al difensore sia stata eseguita nel rispetto dei termini e delle modalità previste.
- La conoscenza della lingua italiana può essere desunta da elementi di fatto (esercizio di cariche in Italia, comunicazioni e istruzioni in italiano, deposizioni di testimoni); le affermazioni contrarie devono essere provate e non possono restare apodittiche.
- In cassazione la critica va oltre il mero dissenso: sono richieste specificità e prova del vizio; ricorsi vaghi o non documentati rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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