Sentenza n. 599/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina n. 307/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4063/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.01.2026 (doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina che aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione e contenente la condanna al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro annui, per complessivi 1.500 euro oltre accessori, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché al pagamento delle spese di lite. Ha chiesto anche la fissazione di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto in esecuzione della sentenza passata in giudicato e non aveva fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per eseguire il giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l’intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Ministero e liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Collegio ha ritenuto manifestamente iniqua, per ragioni di equità sostanziale, l’applicazione della sanzione da ritardo, considerata la gran mole di contenziosi analoghi a carico del Ministero e le difficoltà della finanza pubblica.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta, un’astreinte per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma può negarla quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrata tale ragione ostativa in considerazione della mole di contenziosi analoghi e delle difficoltà della finanza pubblica.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, da riconoscere per gli anni scolastici oggetto della sentenza da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza all’amministrazione e alla decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone al giudice di assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’insediamento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e alla sollecitazione della parte interessata.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla quando, per ragioni di equità sostanziale, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- La manifesta iniquità ostativa all’astreinte può essere ravvisata, secondo la decisione, nella concomitante considerazione della gran mole di contenziosi analoghi gravanti sull’amministrazione obbligata e delle difficoltà della finanza pubblica.
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