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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05573/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato a lui ascritto. Dalla motivazione emerge che il fatto contestato riguarda la guida senza patente, con contestazione della recidiva nel biennio quale elemento rilevante per l'integrazione dell'illecito. I motivi di ricorso erano due: con il primo si contestava la prova della definitività dell'accertamento presupposto per la recidiva nel biennio; con il secondo si censurava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché sostanzialmente reiterativo dei motivi di appello e diretto a sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che, in tema di guida senza patente, per la prova della definitività dell'accertamento ai fini della recidiva nel biennio è sufficiente un elemento dimostrativo in tal senso, soprattutto se non viene dedotto di aver impugnato o richiesto oblazione avverso la sanzione amministrativa; nel caso concreto, la prova è stata desunta dall'attestazione di mancata oblazione del precedente verbale di infrazione e dall'assenza di allegazioni contrarie della difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non era manifestamente illogica e quindi non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • guida senza patente

    La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della recidiva nel biennio, è sufficiente un elemento dimostrativo della definitività dell'accertamento, specie se la difesa non deduce di aver impugnato o chiesto oblazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione dei motivi di appello o nella richiesta di una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • In tema di guida senza patente, la prova della definitività dell'accertamento rilevante ai fini della recidiva nel biennio può essere desunta da un elemento documentale idoneo, specie se la difesa non allega circostanze contrarie, come l'impugnazione dell'illecito amministrativo o la richiesta di oblazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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