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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9937/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Dopo che il GIP aveva emesso un decreto penale di condanna nei confronti di Lucio Moré e l'imputato aveva proposto opposizione, il GIP aveva disposto decreto di giudizio immediato e fissato udienza dinanzi al Tribunale. In tale udienza la difesa ha eccepito la nullità del decreto penale per carenza delle condizioni essenziali (art. 460 c.1 c.p.p.) e per omissione degli avvisi introdotti dal d.lgs. n.150/2022 (possibilità di pagamento ridotto entro 15 giorni e accesso a programmi di giustizia riparativa); il Tribunale ha dichiarato la nullità e ha restituito gli atti al GIP. Il GIP ha quindi sollevato conflitto di competenza, sostenendo che, una volta instaurato il dibattimento per opposizione, il giudice del dibattimento non poteva disporre la regressione del procedimento ma doveva procedere alla trattazione del processo e decidere sulle richieste della difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e, nel merito, ha accolto la prospettazione del GIP. Ha affermato il principio per cui, dopo la proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna e l'instaurazione del giudizio dibattimentale, il decreto penale è da considerarsi non più esistente e il giudice del dibattimento non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero per una regressione del procedimento. Ne consegue che il Tribunale di Chieti è competente a proseguire il processo e gli atti devono essere trasmessi a quel giudice perché proceda al giudizio consequenziale all'opposizione.

Norme richiamate

  • legge 22 luglio 1961, n. 628, art. 4 comma 7

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna a carico dell'imputato; indicata come titolo di responsabilità contestato nel decreto

  • codice di procedura penale, art. 460 comma 1

    Stabilisce le condizioni essenziali del decreto penale di condanna e gli avvisi che devono essere contenuti nel provvedimento; la sentenza richiama la nullità del decreto quando manchino tali condizioni/avvisi (lett. d) e h)-ter)

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche art. 460 c.p.p.)

    Ha introdotto l'obbligo di avviso sulla possibilità di pagamento della sanzione pecuniaria ridotta di un quinto entro 15 giorni dalla notifica e l'avviso circa la facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa; l'omissione di tali avvisi è stata ritenuta dal Tribunale motivo di nullità del decreto penale, ma la Corte precisa l'effetto processuale dopo opposizione

  • codice di procedura penale, art. 28

    Disciplina il conflitto di competenza tra giudici; la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto proposto (conflitto in caso analogo) e ha esercitato la sua funzione risolutoria

  • codice di procedura penale, art. 32

    Attribuisce alla Corte (Sezioni Unite/competente) il potere di decidere sul conflitto di competenza; la decisione qui emessa è stata adottata ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • Se è stata proposta opposizione a decreto penale di condanna e si è instaurato il giudizio dibattimentale, il decreto penale si considera non più esistente e il giudice del dibattimento non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero per una regressione del procedimento.
  • La nullità formale del decreto penale (per omissione di avvisi previsti dall'art. 460 c.1, come modificato dal d.lgs. n.150/2022) non comporta automaticamente la restituzione degli atti una volta instaurato il dibattimento: le eventuali conseguenze vanno trattate nel quadro del processo dibattimentale introdotto dall'opposizione.
  • Il tribunale in composizione monocratica, chiamato a giudicare l'opposizione, deve procedere alla trattazione del processo e decidere sulle eccezioni sollevate dalla difesa; disporre la regressione del procedimento in tali casi può costituire abnormità funzionale e violare il principio della ragionevole durata del processo.
  • In presenza di conflitto tra giudici sulla competenza dopo opposizione a decreto penale, la via corretta è la risoluzione del conflitto da parte dell'organo competente (Cassazione) e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento perché prosegua il processo.

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