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Sentenza

Sentenza n. 2513/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sgombero immediato di un immobile comunale appartenente al patrimonio indisponibile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, che dichiarava di occupare l’immobile e di risiedervi dal 2005, ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero, deducendo: in primo luogo, il difetto assoluto di potere dell’amministrazione, la violazione degli artt. 823 e 826, comma 3, c.c. e il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la mera titolarità formale o classificazione inventariale non fosse sufficiente a qualificare il bene come appartenente al patrimonio indisponibile e che il Comune dovesse agire davanti al giudice civile; in secondo luogo, la violazione dell’art. 829 c.c. e dell’art. 1158 c.c., il travisamento dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria, prospettando una sdemanializzazione tacita o declassificazione di fatto derivante dall’uso abitativo privato tollerato dal Comune e dal lungo decorso del tempo; in terzo luogo, la violazione dei principi di proporzionalità ed equità e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico attuale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso, assumendo che l’ordinanza fosse meramente esecutiva di una precedente diffida di sgombero non impugnata, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, distinguendo la controversia da quelle aventi a oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo alla proprietà o al mantenimento della disponibilità del bene: le censure riguardavano invece la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo di autotutela esecutiva, con deduzione della carenza di potere, della sdemanializzazione tacita e del difetto di proporzionalità e motivazione. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo la precedente diffida un atto interlocutorio e sollecitatorio, privo di immediata lesività, mentre l’ordinanza costituiva la prima concreta manifestazione autoritativa del potere di sgombero. Nel merito, ha ritenuto legittimo il ricorso all’autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, c.c. anche per i beni del patrimonio indisponibile, purché ricorrano la titolarità pubblica, un atto di destinazione a pubblico servizio e l’effettiva o potenziale funzionalizzazione pubblicistica del bene. Nel caso concreto, la proprietà comunale e l’appartenenza al patrimonio indisponibile risultavano dal decreto regionale con cui l’immobile era stato dichiarato di interesse culturale; l’ordinanza aveva inoltre accertato l’occupazione sine titulo e l’impedimento alla libera disponibilità e valorizzazione del bene. Ha escluso la sdemanializzazione tacita, poiché il mancato utilizzo, la tolleranza dell’occupazione, l’inerzia nei controlli e il decorso del tempo non dimostrano inequivocabilmente la rinuncia dell’amministrazione alla destinazione pubblica. Ha negato anche la possibilità di usucapire beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. Infine, ha escluso il difetto di motivazione e la violazione della proporzionalità: il potere di sgombero è doveroso e vincolato e non richiede una comparazione degli interessi del privato o una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’occupazione abusiva; in ogni caso, l’ordinanza indicava la necessità di ripristinare la legalità e di consentire la valorizzazione del bene, mentre la precedente diffida aveva concesso un periodo utile per reperire una diversa abitazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

    La disposizione fonda il potere di autotutela esecutiva dell’amministrazione e, secondo il TAR, può essere applicata anche ai beni del patrimonio indisponibile per impedire la sottrazione del bene alla sua destinazione pubblicistica.

  • art. 826, comma 3, c.c.

    È richiamato quale base della disciplina dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile destinati a un pubblico servizio.

  • art. 828, comma 2, c.c.

    I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

    La norma conferma l’immodificabilità della destinazione pubblicistica dei beni del patrimonio indisponibile e giustifica la tutela recuperatoria pubblicistica.

  • art. 829 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla prospettata sdemanializzazione tacita, ma il TAR esclude che il mero mancato uso o il decorso del tempo dimostrino la perdita della destinazione pubblica.

  • art. 1158 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l’usucapione, ma il TAR ribadisce che i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile non sono suscettibili di usucapione.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Il decreto regionale adottato in applicazione della disposizione è indicato quale titolo della dichiarazione di interesse culturale dell’immobile e della sua acquisizione al patrimonio indisponibile comunale.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità ed equità dell’azione amministrativa; la censura è stata respinta.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il riferimento all’ordine di trattazione delle questioni definito dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015.

Massime di principio

  • L’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, comma 2, c.c. può essere esercitata anche per recuperare beni appartenenti al patrimonio indisponibile, quando l’occupazione sine titulo li sottragga alla loro destinazione pubblicistica o ne impedisca la valorizzazione e l’utilizzo per finalità di interesse generale.
  • Per qualificare un bene non demaniale come appartenente al patrimonio indisponibile destinato a un pubblico servizio sono necessari la proprietà pubblica, un atto dell’ente che manifesti la specifica volontà di destinazione e l’effettiva o potenziale funzionalizzazione del bene a un pubblico servizio; l’attuale mancato utilizzo non esclude il potere di autotutela quando l’occupazione privata impedisca proprio la realizzazione della destinazione pubblica.
  • L’ordinanza di sgombero adottata per recuperare un bene pubblico occupato sine titulo ha natura doverosa e vincolata: non richiede una preventiva comparazione con gli interessi dell’occupante né una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’occupazione abusiva e alla necessità di ripristinare la disponibilità pubblica del bene.
  • La sdemanializzazione tacita o il declassamento di un bene pubblico richiedono atti o fatti inequivoci dai quali emerga la rinuncia dell’amministrazione alla destinazione pubblica; non sono sufficienti il mancato utilizzo protratto nel tempo, l’inerzia nell’esercizio dei poteri di vigilanza o la tolleranza dell’occupazione privata.
  • La precedente diffida al rilascio, priva di contenuto autoritativo definitivo e avente funzione sollecitatoria, non è necessariamente lesiva né rende meramente esecutiva la successiva ordinanza di sgombero; quest’ultima può costituire la prima concreta manifestazione del potere amministrativo impugnabile.
  • Quando il ricorrente contesta la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo di autotutela esecutiva, deducendo carenza di potere, sdemanializzazione tacita, difetto di motivazione o sproporzione, la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa; diverso è il caso in cui sia fatto valere un diritto soggettivo alla proprietà o al mantenimento della disponibilità del bene.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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