Cassazione Civile, Ordinanza n. 30768/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda il rimborso di un credito Irpeg risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 1999. La società aveva presentato l’istanza di rimborso il 19 febbraio 2013; l’Amministrazione l’aveva rigettata eccependo la prescrizione decennale del diritto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con il consolidamento del credito, cioè con lo spirare del termine entro il quale l’Ufficio avrebbe potuto procedere al controllo/accertamento e alla rettifica della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla presentazione della dichiarazione in cui il credito è esposto, e non dalla scadenza dei termini di controllo o accertamento dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia perché in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità: i termini concessi all’Amministrazione per liquidazione, controllo formale e accertamento non incidono sul decorso della prescrizione del credito esposto in dichiarazione. Poiché la dichiarazione era stata presentata il 31 ottobre 2000 e la domanda di rimborso solo il 19 febbraio 2013, il termine di prescrizione decennale risultava decorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e posto a carico della contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del credito d’imposta esposto in dichiarazione, tale momento non coincide con lo spirare dei termini di controllo o accertamento dell’Amministrazione.
art. 2946 c.c.
Il diritto al rimborso del credito esposto in dichiarazione è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine per la liquidazione automatizzata ha natura ordinatoria e impone un obbligo all’Amministrazione, ma non limita l’esercizio del diritto del contribuente al rimborso né fa decorrere la prescrizione.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Non si applica al caso del credito d’imposta già esposto in dichiarazione, per il quale non occorre un’apposita istanza ai fini della conoscibilità della pretesa creditoria da parte dell’Amministrazione.
art. 2, comma 58, L. 24 dicembre 2003, n. 350
Ha natura eccezionale ed è insuscettibile di interpretazione analogica; nella fattispecie non era comunque applicabile perché riferita alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine per l’accertamento/ rettifica non incide sul decorso della prescrizione del credito al rimborso e non consolida il credito esposto in dichiarazione.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette, il credito d’imposta esposto nella dichiarazione è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, normalmente dalla presentazione della dichiarazione in cui il credito è indicato.
- I termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria deve effettuare liquidazione, controllo formale o accertamento hanno natura di obbligo interno alla P.A. e non costituiscono un limite all’esercizio del diritto del contribuente al rimborso; pertanto non spostano in avanti il dies a quo della prescrizione.
- Lo spirare dei termini di controllo o accertamento non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione e non ne determina il consolidamento definitivo.
- Nel giudizio di rimborso d’imposta, l’Amministrazione può contestare il credito anche oltre la scadenza dei termini decadenziali per l’accertamento, poiché tali termini operano sul potere di accertare i crediti dell’Erario e non sui debiti verso il contribuente.
- Una disciplina eccezionale che limiti l’operatività della prescrizione in materia di rimborsi fiscali non è suscettibile di interpretazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
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