Cassazione Civile, Ordinanza n. 32221/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un lavoratore, il quale chiedeva il riconoscimento di un credito di lavoro per il migliore trattamento retributivo corrispondente alla categoria B, posizione B1, in luogo dell'inquadramento A2, sostenendo di avere svolto mansioni di autista-soccorritore riconducibili al livello superiore. Il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto della pretesa. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma dalla sentenza emerge che la Corte non entra nel merito di tali censure perché l'ente resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che il ricorso fosse stato notificato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato. La Corte verifica che nel fascicolo del ricorrente manca la prova della comunicazione/notificazione del decreto, dato necessario per controllare la tempestività dell'impugnazione; inoltre richiama il principio secondo cui, nei crediti di lavoro, non opera la sospensione dei termini per le impugnazioni neppure nella verifica del passivo endoconcorsuale, principio esteso alla liquidazione coatta amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, in mancanza nel fascicolo della prova della comunicazione del decreto impugnato, non fosse possibile verificare la tempestività dell'impugnazione ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che, trattandosi di credito di lavoro in procedura concorsuale, non opera la sospensione feriale dei termini; pertanto, anche prendendo come riferimento la data di deposito del decreto, il ricorso notificato il 7.9.2021 era comunque tardivo rispetto al termine breve. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 98 e 209 l. fall.
disciplinano l'opposizione allo stato passivo e, per la liquidazione coatta amministrativa, il rinvio alle regole dell'accertamento del passivo fallimentare.
art. 99 l. fall.
indica il rito e le regole dell'impugnazione del decreto in materia di verifica del passivo, applicabili anche per rinvio nella liquidazione coatta amministrativa.
art. 9, comma 12, l. fall.
stabilisce il termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto sull'opposizione allo stato passivo.
art. 380 bis c.p.c.
regola il procedimento camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiede il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la prova della notificazione o comunicazione, a pena di improcedibilità, per consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 99, ultimo comma, l. fall.
la sua notificazione o comunicazione è rilevante per il decorso del termine di impugnazione e per il controllo di tempestività del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro il decreto reso sull'opposizione allo stato passivo, il ricorrente deve depositare la copia autentica del decreto impugnato corredata della prova della sua notificazione o comunicazione, poiché tale documentazione è necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso.
- La mera indicazione nel ricorso delle date di comunicazione o notificazione del provvedimento non sostituisce il deposito della relativa prova documentale, né basta la mancata contestazione del controricorrente o la presenza di copia con relata in altri fascicoli.
- In materia di crediti di lavoro verificati nell'ambito concorsuale, non opera la sospensione feriale dei termini per le impugnazioni; il principio vale anche nella liquidazione coatta amministrativa per effetto del rinvio alle regole della verifica del passivo fallimentare.
- Il termine breve per impugnare decorre dalla comunicazione del decreto; se il ricorso è notificato oltre tale termine, non può operare alcuna sanatoria legata alla sola produzione successiva del provvedimento, quando il controllo di tempestività sia comunque impossibile o il termine risulti già spirato.
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