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Ordinanza

Ordinanza n. 978/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e/o recupero di rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Uta le ha ordinato, quale asserita responsabile dell'inquinamento e dell'abbandono, di rimuovere e smaltire o recuperare rifiuti presenti su terreni di proprietà altrui. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento. In particolare, ha contestato l'utilizzabilità e il valore probatorio della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non essendo stata parte del procedimento penale; ha negato che tale sentenza riguardasse i terreni siti nel Comune di Uta; ha contestato la riconducibilità dei materiali al proprio ciclo produttivo; ha censurato le informative del Corpo forestale, le intercettazioni, il progetto di bonifica, la relazione tecnica dei consulenti del pubblico ministero, il sopralluogo della Città Metropolitana del 2023 e il sopralluogo comunale del 2025. Ha inoltre dedotto che le proprie osservazioni tecniche e difensive, formulate nel contraddittorio procedimentale, sarebbero state ignorate e che il Comune avrebbe omesso un'autonoma e attuale istruttoria in contraddittorio, limitandosi a valorizzare elementi risalenti o non decisivi.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha riservato ogni ulteriore decisione in rito e nel merito. Ha ritenuto che gli elementi acquisiti presentassero indici non del tutto risolutivi circa l'effettiva entità e natura dei materiali presenti sui terreni e circa la loro riconducibilità all'attività della società, individuata dall'ordinanza come responsabile dell'abbandono. Poiché le aree non erano di proprietà della ricorrente, il Collegio ha ritenuto necessario accertare specificamente sia la presenza, ubicazione, natura ed entità dei rifiuti, sia se i cumuli di terra fossero estranei alle aree di reperimento e quindi qualificabili come rifiuti, sia la loro eventuale riconducibilità, per caratteristiche fisiche o chimiche, al ciclo produttivo della società. Ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da eseguire mediante sopralluogo documentato anche fotograficamente e in contraddittorio con la società, affidandola a un collegio di tre professionisti da nominare dal Presidente del CNR. Sono state disciplinate le modalità di partecipazione dei tecnici di fiducia, l'acquisizione documentale, i termini per la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. Ha posto provvisoriamente a carico della ricorrente un anticipo di 5.000 euro sul compenso dei verificatori, impregiudicata la regolazione finale delle spese, e ha fissato l'udienza di prosecuzione al 27 gennaio 2027. La precedente sospensione cautelare dell'ordinanza era stata disposta per la prevalenza del periculum in mora, in ragione del grave pregiudizio economico derivante dall'esecuzione e dal successivo recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    rimozione dei rifiuti abbandonati e smaltimento e/o recupero degli stessi nei modi di legge

    La decisione definitiva richiede l'accertamento della natura dei materiali come rifiuti e della responsabilità del destinatario dell'ordine; tali elementi non sono stati ritenuti sufficientemente risolti sulla base degli atti già acquisiti.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre una verificazione tecnica per acquisire gli elementi necessari alla decisione sui fatti controversi.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    argomenti di prova dalla condotta delle suddette amministrazioni

    La mancata collaborazione delle amministrazioni con il verificatore può essere valutata dal Collegio come argomento di prova.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

    La comunicazione di avvio è stata indicata quale atto della fase procedimentale antecedente all'ordinanza.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza penale di patteggiamento è stata richiamata dall'amministrazione, ma il TAR non ne ha ancora definito il valore probatorio nei confronti della società ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'adozione dell'ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, quando il destinatario è indicato come responsabile dell'abbandono ma non è proprietario dell'area, deve essere accertata in modo specifico e adeguato la riconducibilità dei rifiuti alla sua condotta o al suo ciclo produttivo.
  • La qualificazione di cumuli di terra come rifiuti non può essere presunta dalla loro mera presenza: occorre verificare, anche mediante accertamenti fisici o chimici, se siano estranei alle aree di reperimento e presentino quindi natura di rifiuto.
  • Quando le risultanze istruttorie disponibili sulla presenza, natura ed entità dei materiali e sulla responsabilità del destinatario dell'ordine non sono risolutive, il giudice può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a., con sopralluogo documentato e svolto in contraddittorio con la parte interessata.
  • La verificazione può essere affidata a un collegio di esperti individuati in relazione alla natura tecnica delle operazioni da svolgere, con facoltà delle parti di partecipare mediante tecnici di fiducia e formulare osservazioni sulla relazione preliminare.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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