Cassazione Penale, Sentenza n. 38661/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c), c.2-sexies C.d.S.). Il difensore denunciava: 1) mancata omologazione dell'etilometro; 2) inutilizzabilità dello strumento per mancanza di verifiche primitive, periodiche e taratura; 3) accertamento effettuato senza verifiche preliminari prima e dopo il test; 4) omessa motivazione sulla richiesta, formulata in discussione, di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (censura di fatto sulla omologazione/verifiche e valutazioni tecniche, onere della difesa di dimostrare vizi strumentali e fatto insindacabile in sede di legittimità). Ha invece ritenuto fondato l'ultimo motivo: il Tribunale di Monza ha omesso di motivare sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; per tale profilo la sentenza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Monza per nuovo giudizio, in diversa composizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; con essa il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato contestato.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto: la Corte ha rilevato che il Tribunale ha omesso di motivare sulla specifica richiesta difensiva relativa a tale esimente, motivo che ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.
disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formulazione del ricorso per cassazione (indicazione dei motivi).
Regolamento di attuazione C.d.S.
art. 379 del regolamento di attuazione del Codice della strada
Regola le competenze e l'immedesimazione organica del CSRPAD con la Direzione Generale della Motorizzazione; a tale titolo il CSRPAD è ritenuto legittimato a rilasciare certificazioni di omologazione.
D.M. 196/1990
Prevede l'obbligo per gli agenti accertatori di verificare che gli apparecchi siano del tipo omologato e in regola con le verifiche periodiche; non impone verifiche preliminari ulteriori né l'obbligo dei due minuti di intervallo indicati nel ricorso, e riconosce la funzione di autodiagnosi dello strumento.
Giurisprudenza
Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021 (Carlucci)
Principio secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e grava sulla difesa l'onere di provare l'esistenza di vizi strumentali o l'assenza/inefficacia dei controlli prescritti; valutazioni di fatto sul punto sono insindacabili in cassazione.
Massime di principio
- La legittimità dell'omologazione e delle certificazioni rilasciate da enti come il CSRPAD può essere contestata solo mostrando elementi rilevanti; tali enti possono essere considerati legittimati a certificare in virtù della normativa di settore.
- I profili tecnici circa calibratura, taratura e affidabilità dello strumento sono, di regola, elementi di merito; in cassazione non sono ammissibili censure che richiedano riesame probatorio o valutazioni tecniche non già affrontate dal giudice di merito.
- Secondo il d.m. 196/1990 (art. 5) l'obbligo degli agenti è verificare tipo omologato e regolarità delle verifiche periodiche; non esiste un obbligo normativo generale di verifiche preliminari o di un intervallo fisso (es. due minuti) salvo diversa previsione normativa o del manuale d'uso.
- Un esito positivo dell'alcoltest costituisce prova presuntiva dello stato di ebbrezza: grava quindi sulla difesa l'onere di dimostrare vizi, errori di strumentazione o l'assenza/inattualità dei controlli prescritti per rendere inattendibile l'accertamento.
- Se la difesa formula in udienza una richiesta con effetti favorevoli (es. proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis), il giudice di merito è tenuto a motivare espressamente la decisione su quella richiesta; l'omessa decisione costituisce vizio motivazionale e può comportare annullamento limitato e rinvio.
- In sede di Cassazione, le doglianze meramente afferenti la valutazione di prove e fatti (anche tecnici) sono spesso dichiarate inammissibili: per contestare validamente un accertamento strumentale occorre indicare e documentare specifici vizi giuridicamente rilevanti.
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