Cassazione Civile, Ordinanza n. 40232/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP nei confronti di una società, a seguito del disconoscimento di costi di sponsorizzazione sostenuti negli anni d'imposta 2010-2013. L'Ufficio riteneva tali costi non inerenti ai sensi dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, valorizzando l'assenza di motivi di gravame idonei a dimostrare la mancanza di inerenza, l'assenza di un accordo simulatorio già coperta da giudicato e la ricorrenza dei presupposti dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, in quanto le spese erano reali e riferite a pubblicità effettivamente svolta. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR avesse esaminato l'effettività della spesa, mai contestata, invece del motivo di appello centrato sul difetto di inerenza. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 90, comma 8, L. n. 289/2002, 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse verificato la sussistenza del requisito dell'inerenza della spesa pubblicitaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR non aveva pronunciato ultrapetita ma aveva correttamente applicato l'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, dando atto dell'effettività della spesa e affrontando anche il tema dell'inerenza, escludendo che il giudice tributario potesse sostituirsi alle scelte imprenditoriali valutando l'efficacia commerciale del mezzo pubblicitario. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo perché l'art. 90, comma 8, introduce, per il solo soggetto erogante, una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza; ne consegue che non rilevano requisiti ulteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese, mentre non si applica il contributo unificato aggiuntivo per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata perché la CTR ha esaminato questioni che rientravano nel thema decidendum e ha comunque affrontato il profilo dell'inerenza dedotto dall'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata richiamata come norma di deduzione del vizio processuale denunciato nel primo motivo.
art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
Introduce, per il solo soggetto erogante, una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza; non richiede ulteriori requisiti.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
È la norma sul requisito di inerenza dei costi, ma nella specie la Corte ritiene che la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, operi una presunzione che assorbe la contestazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte esclude la violazione perché la presunzione legale assoluta prevista dalla norma speciale sposta la questione probatoria nei termini sopra indicati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è applicato alla parte soccombente perché si tratta di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione, quando ricorrono i presupposti dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, operante a favore del soggetto erogante.
- In presenza della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, non possono essere richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il giudice tributario, nel valutare l'inerenza del costo pubblicitario, non può sovrapporre una propria valutazione di opportunità economica alla scelta imprenditoriale sul mezzo pubblicitario utilizzato, essendo sufficiente l'idoneità della spesa a propagandare il marchio o la denominazione del soggetto che la sostiene.
- La censura di ultrapetizione è infondata se il giudice di merito si pronuncia su aspetti logicamente e giuridicamente connessi ai motivi di impugnazione e comunque affronta il profilo contestato dalla parte appellante.
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