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Sentenza

Sentenza n. 1324/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 207/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 207/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà in data 22 agosto 2025 e notificato al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante la notifica e la scadenza del termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario ove non già pagate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con termine di ulteriori sessanta giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del decreto ingiuntivo e per nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà costituisce il titolo giudiziale di cui è stata chiesta l'esecuzione in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà, quando il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, sia decorso senza pagamento.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del titolo entro un termine assegnato, tenendo conto degli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato o del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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