Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, 17/10/24 n. 963.

Giustizia amministrativa202501319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 17 ottobre 2024, n. 963, relativa all'attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, n. 963 del 17 ottobre 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico riconosciuto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Per una ricorrente erano state riconosciute cinque annualità, per complessivi 2.500 euro, e per l'altra quattro annualità, per complessivi 2.000 euro. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta delle ricorrenti, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere attivato dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, consente di ordinare alla pubblica amministrazione l'esecuzione della decisione giudiziaria rimasta ineseguita.
  • Quando l'amministrazione non contesta nel merito il diritto riconosciuto dal titolo giudiziario e permane l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può imporre un termine specifico per l'esecuzione dell'obbligo, indicando le concrete modalità di adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta con un termine ulteriore per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
  • Su richiesta della parte e ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo, fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.