Sentenza del 02/10/2019 n. 24529 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino relativa ad accertamenti fiscali per l'anno 2005: IVA e IRAP a carico della società, nonché IRPEF e addizionali comunale e regionale a carico dei soci. Hanno contestato, tra l'altro, l'asserita mancata notificazione degli appelli ai soci, l'inammissibilità dell'appello principale per difetto di specificità, l'introduzione in appello di una questione nuova riguardante l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e la valutazione delle prove relative ai versamenti bancari e all'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo, relativo alla partecipazione dei soci al giudizio d'appello e alla notificazione degli atti, è stato ritenuto sostanzialmente diretto a denunciare un errore revocatorio, da far valere con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il ricorso per cassazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché i ricorrenti non avevano riprodotto o adeguatamente indicato il contenuto degli atti processuali e delle sentenze necessari per verificare le censure. La Corte ha inoltre rilevato che la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non è rilevabile d'ufficio e deve essere contestata tempestivamente nel ricorso introduttivo. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello tributario deve contenere motivi specifici e deve individuare adeguatamente le parti nei cui confronti è proposto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
L'atto di appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, salvo i limiti previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1
L'errore di fatto risultante dagli atti e tale da avere costituito presupposto della decisione deve essere fatto valere con revocazione, non mediante ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Prevede la revocazione per errore di fatto, quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti o sull'ignoranza di un fatto decisivo risultante dagli atti.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali ciascun motivo si fonda, riproducendone o localizzandone adeguatamente il contenuto.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il contribuente sottoposto a verifica fiscale deve poter beneficiare del termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento; il relativo vizio deve essere dedotto dal contribuente nel ricorso introduttivo e non è rilevabile d'ufficio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
Disciplina gli effetti probatori delle movimentazioni bancarie nell'accertamento delle imposte sui redditi; le contestazioni sulla valutazione di tali elementi non consentono, di per sé, un nuovo esame del merito in cassazione.
Codice civile, art. 2697
La violazione dell'onere della prova ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove correttamente acquisite.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti; occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale adeguatamente documentato.
- Quando si sostiene che il giudice abbia travisato il contenuto di un atto processuale, qualificando erroneamente il soggetto che ha proposto l'impugnazione, il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto e non il ricorso per cassazione.
- Le censure fondate su atti del processo devono riportare o indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti, della sentenza impugnata e delle notificazioni; allegazioni generiche determinano l'inammissibilità.
- La specificità dell'appello deve essere valutata in rapporto alla motivazione della sentenza di primo grado: chi sostiene che l'appello fosse specifico deve indicare concretamente quali statuizioni e argomentazioni siano state contestate.
- Le eccezioni relative a vizi dell'accertamento fiscale, incluso il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo e non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non consente agli ex soci di superare i requisiti di ammissibilità del ricorso né di trasformare un vizio revocatorio o una censura generica in un valido motivo di cassazione.
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