Sentenza n. 519/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del Ministero dell’interno - Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche della Polizia di Stato-OMISSIS-notificato il 12 marzo 2022, con il quale è stata comunicata la nomina ad agente effettivo della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27 novembre 2021; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza, datato 24 novembre 2021, vistato dall'ufficio centrale del bilancio il-OMISSIS-, citato nel decreto di conferimento della qualifica di agente ma mai notificato né effettivamente conosciuto dal ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Capo della polizia – direttore generale della p.s. del 1° febbraio 2022, vistato dall'ufficio centrale del bilancio -OMISSIS-itato nel decreto di conferimento della qualifica di agente ma mai notificato né effettivamente conosciuto dal ricorrente; - di ogni atto presupposto connesso o consequenziale anche potenzialmente lesivo della sfera giuridica del ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria - della responsabilità dell'Amministrazione intimata per i danni patiti e patiendi dal ricorrente derivanti dall'ingiustificato ritardo nell'avvio al corso formativo per 1851 posti banditi con decreto del Capo della Polizia -OMISSIS- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019 nonché nel ritardo nell'immissione nel ruolo effettivo di Agente di Polizia di Stato; nonché per la condanna ex art 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata alla retrodatazione economica e giuridica della qualifica e del grado di Agente effettivo della Polizia di Stato a far data da quando sono stati immessi nel ruolo effettivo i frequentatori del 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato o dalla diversa data di inquadramento nel ruolo che codesto Giudice riterrà di giustizia, nonché del risarcimento del danno per equivalente connesso al ritardo nell'assunzione con rivalutazione monetaria e interessi e, comunque, al pagamento delle ulteriori somme per perdita di chances.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di conferimento della qualifica di agente effettivo con decorrenza giuridica ed economica dal 27 novembre 2021, nonché gli atti presupposti relativi all’immissione in ruolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla selezione per allievi agenti della Polizia di Stato e, pur rientrando nella fascia di punteggio utile, era stato escluso dallo scorrimento per il superamento del nuovo limite anagrafico. Dopo avere ottenuto l’ammissione con riserva alle ulteriori prove e in applicazione dell’art. 260-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, era stato ammesso al corso di formazione e successivamente nominato agente effettivo con decorrenza dal 27 novembre 2021. Ha contestato tale decorrenza, lamentando che i colleghi del 208° corso erano stati immessi anteriormente, e ha chiesto la retrodatazione giuridica ed economica della nomina, oltre al risarcimento dei danni da ritardo e da perdita di chance. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 260-bis della l. n. 77 del 2020, dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché la responsabilità dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 2043 c.c. per il ritardo nell’avvio al corso e nell’immissione nel ruolo. Il Ministero dell’interno ha eccepito anche l’incompetenza territoriale del TAR Liguria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l’art. 13, comma 2, c.p.a., che radica inderogabilmente la competenza presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del pubblico dipendente; poiché il ricorrente prestava servizio a Genova al momento dell’instaurazione della causa, era competente il TAR Liguria. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la decorrenza della nomina dal 27 novembre 2021, data di conclusione del corso effettivamente frequentato. L’art. 260-bis del d.l. n. 34 del 2020 ha consentito lo scorrimento straordinario e l’assunzione dei candidati esclusi per ragioni anagrafiche, ma non ha previsto alcuna deroga espressa alla regola generale dell’art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982, secondo cui la decorrenza giuridica della qualifica coincide con la conclusione del corso di formazione effettivamente svolto. Né la disposizione ha attribuito effetti retroattivi, giuridici o economici, né ha imposto la parificazione con i frequentatori del 208° corso, che il ricorrente non aveva frequentato e dei cui provvedimenti di avvio non era destinatario. La diversa decorrenza è stata quindi ritenuta fondata su una distinzione normativa legittima e non lesiva degli artt. 3 e 97 Cost.; un’anticipazione avrebbe potuto pregiudicare l’anzianità e l’affidamento dei soggetti già in servizio. È stata esclusa anche la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, non ravvisandosi né illegittimità dell’azione amministrativa né comportamento colposo o violazione di un obbligo giuridico chiaro, specifico e attuale. Ricorso rigettato e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
La competenza territoriale per le controversie riguardanti pubblici dipendenti si radica presso il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio al momento dell’instaurazione della causa.
art. 11, comma 2-bis, lett. b), d.l. n. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019
Ha autorizzato l’assunzione straordinaria di 1.851 allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria, subordinandola al possesso dei requisiti, compresi quelli anagrafici, alla data del 1° gennaio 2019.
art. 260-bis d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Ha consentito un ulteriore scorrimento straordinario della graduatoria in favore dei candidati esclusi per motivi anagrafici e coinvolti in contenziosi, ma senza prevedere la retrodatazione giuridica o economica della nomina.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 335/1982
Stabilisce la regola generale secondo cui la decorrenza giuridica della qualifica di agente coincide con la conclusione del corso di formazione effettivamente frequentato.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità non impongono la parificazione tra candidati immessi in ruolo in momenti diversi sulla base di discipline normative e vicende processuali differenti, quando la distinzione sia ragionevole e priva di effetti retroattivi.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta contro l’Amministrazione è stata respinta per l’assenza di un’illegittimità dell’azione amministrativa e di un danno ingiusto risarcibile.
art. 2043 c.c.
Non sussiste responsabilità aquiliana della Pubblica amministrazione in assenza di comportamento colposo, esercizio illegittimo del potere o violazione di un obbligo giuridico chiaro, specifico e attuale.
Massime di principio
- La competenza territoriale per le controversie riguardanti pubblici dipendenti appartiene inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente al momento della proposizione della causa, quando l’atto impugnato incide esclusivamente sulla sua posizione individuale.
- In assenza di una deroga legislativa espressa, la decorrenza giuridica della qualifica di agente della Polizia di Stato coincide con la conclusione del corso di formazione effettivamente frequentato.
- Una disciplina sopravvenuta che consenta l’assunzione straordinaria mediante scorrimento della graduatoria per definire contenziosi sui requisiti di partecipazione non attribuisce, in mancanza di un’espressa previsione, effetti retroattivi giuridici o economici e non impone la parificazione con candidati immessi in ruolo attraverso un diverso corso di formazione.
- La diversa decorrenza dell’immissione in ruolo di candidati provenienti dalla medesima procedura concorsuale non viola il principio di eguaglianza quando dipende da discipline normative e vicende processuali differenti, sia ragionevole e non comporti un’arbitraria disparità di trattamento.
- Non sussiste la responsabilità risarcitoria della Pubblica amministrazione per il ritardo nell’assunzione quando l’amministrazione abbia applicato correttamente la disciplina vigente e non sia configurabile un obbligo giuridico chiaro, specifico e attuale di procedere anteriormente all’immissione in ruolo.
- La retrodatazione della nomina non può essere riconosciuta in via giudiziale se comporterebbe il pregiudizio dell’anzianità e dell’affidamento di soggetti già immessi in servizio, in assenza di una chiara base legislativa.
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