Cassazione Civile, Ordinanza n. 06696/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di risarcimento proposta da un cliente nei confronti di un istituto di credito, poi sostituito in giudizio da una società cessionaria del credito, per asseriti danni derivanti: da un lato, dalla mancata concessione o dalla revoca di un affidamento bancario, che il cliente assumeva essere stata causata dalla presenza nei database della banca di una iscrizione ipotecaria che egli riteneva già cancellata; dall'altro, dalla mancata concessione di nuovo credito per la medesima ragione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea e aveva accolto la riconvenzionale della banca per il saldo debitore di conto corrente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provati né la concessione di un vero affidamento, né una condotta illegittima della banca, né il nesso causale tra la pretesa iscrizione pregiudizievole e il diniego di credito. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi: la mancata considerazione della circostanza che l'ipoteca era stata cancellata e che ciò era stato tempestivamente eccepito alla banca; e la mancata ammissione di mezzi istruttori volti a dimostrare il nesso causale tra l'iscrizione nel database bancario e la mancata concessione/regolarizzazione dello scoperto di conto corrente. In sede di legittimità, la controparte ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso, anche per la presenza di una doppia conforme e per la natura fattuale delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla c.d. doppia conforme, non essendo stata allegata e dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha inoltre osservato che i motivi erano in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, soprattutto in punto di esclusione della responsabilità della banca e di irrilevanza causale della pretesa iscrizione ipotecaria. Quanto al secondo motivo, la doglianza sulla mancata ammissione di prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile anche perché nuova e priva di autosufficienza, non essendo stati trascritti i capitoli di prova né indicati i testi. La parte ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
è richiamato per affermare l'inammissibilità in appello di una domanda nuova fondata su fatti non precedentemente allegati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la censura miri in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre opera il limite della doppia conforme
art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, la sentenza di appello non è censurabile in cassazione per omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente alleghi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella fase di proposta di definizione anticipata del ricorso
art. 132 c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c., per il principio di sufficienza della motivazione anche mediante rinvio all'ordinanza istruttoria
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito di motivazione della decisione e per la valutazione del rigetto di prove inammissibili
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, in ragione della soccombenza e della rilevata infondatezza/inammissibilità delle censure
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può validamente denunciare l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della decisione di appello sono diverse da quelle della sentenza di primo grado.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La censura per mancata ammissione di prove è inammissibile se introduce questioni nuove non dedotte in appello e, comunque, se il ricorrente non osserva l'onere di autosufficienza indicando specificamente i capitoli di prova e i testi da escutere.
- Quando il giudice di merito esclude la responsabilità della banca per mancanza di prova del nesso causale tra una segnalazione o iscrizione pregiudizievole e il diniego di credito, la relativa ricostruzione fattuale non è sindacabile in cassazione sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06637/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2024 del 13/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →