Sentenza n. 1422/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 220/2022 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.02.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 220/2022, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per periodi di servizio prestati con contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 220/2022, notificata il 24 ottobre 2022 e passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL comparto scuola per i periodi di servizio effettivamente prestati con contratti a termine e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.030,38, oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta o corretta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna dimostrazione o chiarimento idoneo a superare l’allegato inadempimento. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; l’Amministrazione deve quindi dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, il cui intervento potrà essere richiesto dalla ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 7 CCNL comparto scuola
retribuzione professionale docenti
La disposizione costituisce il titolo contrattuale della pretesa economica già accertata dal giudice ordinario; i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l’inadempimento di un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione alla pretesa riconosciuta dal giudicato senza rimetterne in discussione i presupposti sostanziali, che non sono più sindacabili nella fase esecutiva.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
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