Cassazione Penale, Sentenza n. 26298/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 2/2/2006 al 22/9/2008 (963 giorni). Il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza da parte della Corte territoriale, che aveva ritenuto la sua condotta connotata da dolo o colpa grave in relazione al quadro indiziario alla base dell'ordinanza cautelare (intercettazioni e contatti con cellula sudanese e gruppo marocchino, in particolare una conversazione indicata con progressivo 835 del 3/8/2005). Nel ricorso per cassazione si denunciavano errori di interpretazione e applicazione dell'art.314 c.p.p. comma 1 e dell'art.606 c.p.p. lett. b), contraddittorietà e illogicità della motivazione, mancata valutazione degli interrogatori nei quali il prevenuto si dichiarava estraneo ai fatti, e l'erronea attribuzione di conversazioni/intercettazioni al ricorrente basata su elementi indiziari deboli (es. intestazione di utenza a luogo di lavoro).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi secondo cui il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori per accertare se la vittima abbia causato la detenzione con dolo o colpa grave, distinguendo tale giudizio dall'accertamento della responsabilità penale. Ha censurato la Corte d'appello per avere in realtà riesaminato il quadro indiziario come se stesse valutando la gravità degli indizi ai fini cautelari invece di verificare specificamente l'esistenza di comportamenti attribuibili al ricorrente con dolo o colpa grave. Ha inoltre rilevato la genericità della motivazione circa le intercettazioni e la mancata indicazione se e come il ricorrente vi compaia come interlocutore e quale condotta specifica e connotata da colpa grave sia ad essa attribuita. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato quale disposizione rilevante nell'ambito della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte precisa che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se vi sia stata causa della detenzione dovuta a dolo o colpa grave, apprezzando l'intero compendio probatorio e distinguendo il proprio giudizio dall'accertamento di responsabilità penale.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b)
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione proposti dal ricorrente; la questione attiene alla violazione di norme o alla contraddittorietà/insufficienza della motivazione che giustifica il sindacato in sede di legittimità.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U n.34559/2002; Sez. U n.43/1995; Sez.4 n.41396/2016 e altre)
Costituisce principio che il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al giudice penale, valutando se specifiche condotte abbiano determinato o concorso a determinare la detenzione. Deve altresì valutare il comportamento alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma focalizzandosi su elementi riconducibili a dolo o colpa grave e non sul merito della colpevolezza.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve condurre una valutazione autonoma e completa delle prove per stabilire se la detenzione sia stata causata da dolo o colpa grave del detenuto; non può limitarsi a riesaminare la gravità del quadro indiziario come farebbe il giudice cautelare.
- La ricostruzione motivazionale deve indicare con precisione le condotte attribuite al ricorrente e spiegare in che modo esse possano costituire causa della detenzione ingiusta; motivazioni generiche o puramente ricostruttive del quadro indiziario sono insufficienti.
- Gli elementi probatori (es. intercettazioni, conversazioni telefoniche) devono essere effettivamente riconducibili al ricorrente con argomentazione adeguata; l'attribuzione basata su mere presunzioni (come l'intestazione di una utenza al luogo di lavoro) può non essere sufficiente.
- Nel valutare l'eventuale esclusione dell'indennizzo per dolo o colpa grave il giudice deve esaminare anche la condotta del prevenuto prima e dopo la misura, compresi gli interrogatori e le dichiarazioni di innocenza, per verificare se vi siano elementi di responsabilità esclusivi o concorrenti.
- Se la motivazione del giudice della riparazione è carente, contraddittoria o non specifica circa l'attribuzione di comportamenti colpevoli al richiedente, la decisione è suscettibile di annullamento in sede di legittimità e rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26274/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26276/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26278/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26279/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26280/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26281/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →