Cassazione Penale, Ordinanza n. 32263/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità per il reato indicato al capo 1), lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato le dichiarazioni del testimone indicato nel ricorso. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico, privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno e diretto, inammissibilmente, a ottenere una rivalutazione del fatto; la motivazione della Corte territoriale sulla responsabilità è stata ritenuta logica, giuridicamente corretta e non adeguatamente censurata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p. richiamando il concreto alto tasso alcolemico riscontrato e il tentativo dell'imputato di giustificarlo con la circostanza di essersi recato in un bar per festeggiare la nascita della nipotina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che le censure sulla responsabilità potessero essere esaminate perché generiche e sostanzialmente rivolte a una rivalutazione del merito probatorio. Ha inoltre ritenuto adeguata e logicamente motivata la decisione di negare la particolare tenuità del fatto, poiché fondata su elementi concreti riferiti alla gravità della condotta. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in assenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo trasmesso.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La censura relativa alla valutazione della prova deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione impugnata; non può risolversi in una generica richiesta di rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e dell'offesa, alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti concretamente rilevanti.
art. 133, comma 1, c.p.
Nel giudizio sulla tenuità dell'offesa rilevano, in particolare, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile da esse e l'entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura sulla valutazione della prova che sia generica, non indichi puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento e solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio, anziché confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere svolto mediante una valutazione complessiva e congiunta delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, considerando il fatto storico nella sua specifica estrinsecazione e non soltanto la fattispecie astratta.
- Per negare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. non è necessario esaminare analiticamente tutti i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente indicare gli elementi concreti ritenuti decisivi per escludere la particolare tenuità dell'offesa.
- La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è adeguata quando individua circostanze specifiche del fatto idonee a evidenziarne la non tenue gravità, anche senza una disamina separata di ogni parametro valutativo.
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